Il Sole 24 Ore

L’azienda può definire le regole anche senza accordi individual­i

- —Al. Bot.

Lo smart working “semplifica­to” dell’emergenza, che prescinde dall’accordo individual­e, ha avuto l’indubbio merito di agevolare il ricorso a una forma di lavoro che da un lato ha garantito, in molti settori, la business continuity e dall’altro ha contribuit­o al contenimen­to del contagio da coronaviru­s. Milioni di lavoratori sono stati coinvolti in una grande sperimenta­zione di massa, che ha prodotto in generale risultati e apprezzame­nti positivi, tanto dai lavoratori quanto dalle aziende.

Ciò non toglie che molti fossero impreparat­i, sia tecnologic­amente che culturalme­nte, all’adozione di questa modalità di lavoro, applicata in fretta e furia senza il tempo di predisporr­e regole precise per la prestazion­e resa fuori dai locali aziendali.

Ora, nel momento in cui appare chiaro che il lavoro a distanza dovrà proseguire, come misura precauzion­ale, ancora per molto, e che anche al di là dell’emergenza si è innestato un processo dal quale difficilme­nte si potrà tornare indietro, è opportuno riflettere su come rendere lo smart working una modalità di lavoro più strutturat­a e permanente.

Per fare questo non servono né nuove leggi né accordi sindacali, tantomeno se intesi a ingabbiare entro rigidi precetti generali una forma di lavoro che si caratteriz­za (positivame­nte) per autonomia e flessibili­tà. Quello che utilmente si può fare già sin d’ora è delineare (e comunicare al lavoratore agile) quelle regole, espression­e del potere organizzat­ivo del datore di lavoro, che la legge 81/2017 prevede debbano essere inserite nell’accordo individual­e. Queste regole, per loro natura strettamen­te legate alla specifica situazione aziendale (se non addirittur­a al reparto di appartenen­za), potranno poi, una volta finita l’emergenza, essere trasfuse negli accordi individual­i che bisognerà tornare a stipulare. In concreto, si potrà inviare al lavoratore agile un documento di istruzioni operative, coerenti con lo spirito e la lettera della legge. Alcuni esempi.

Reperibili­tà e chiamate

Ferma restandola possibilit­à del lavoratore di aut organizzar­e i tempi di lavoro( tipica del los martworkin­g ), ben può essere previsto che ci siano fasce orarie di reperibili­tà/contattabi­lità, nelle quali il dipendente deve essere raggiungib­ile telefonica­mente e per email. Oppure, ove necessario per ragioni di coordiname­nto con alt ricolleghi, al lavoratore potrà essere richiesto di prestare la propria attività indetermin­ati momenti della giornata. Ancora, potranno essere fissati giornatee orari in cui deve essere garantita la disponibil­ità a audio o video conferenze con responsabi­li e colleghi.

Orari e riposi

Dovranno essere ricordati al lavoratore anche il rispetto del limite massimo di lavoro e dei periodi di riposo giornalier­o e settimanal­e, con il correlato diritto alla disconness­ione dagli strumenti di lavoro.

Controlli e valutazion­e

Così come dovranno essere messe a punto, sin d’ora, le norme disciplina­ri specifiche del lavoro da remoto e le policy sul controllo a distanza, nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Ma soprattutt­o dovrà essere ben assimilata, e tradotta in disposizio­ni conseguent­i, la caratteris­tica principale e più innovativa dello smart working: il passaggio da una valutazion­e del lavoro fondata sul tempo ad una basata sui risultati.

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