Il Sole 24 Ore

Succession­i al buio senza valore catastale degli immobili

Le istruzioni delle Entrate dimentican­o il criterio di calcolo per gli immobili Il valore di mercato serve solo per i terreni edificabil­i In crisi chi prova il fai-da-te

- Angelo Busani

Ottantadue pagine divise in due “fascicoli” comprenden­ti oltre 40mila parole per leggere le quali occorrono senz’altro diverse ore: questi i “numeri” delle Istruzioni annesse alla «dichiarazi­one di succession­e», il modulo che occorre compilare per notificare all’agenzia delle Entrate il decesso di una persona e l’entità del suo patrimonio, in modo da permettere all’Agenzia stessa di liquidare l’imposta di succession­e.

Il grande assente

Ebbene, nell’ambito di questo gigantesco apparato di nozioni da apprendere per compilare la dichiarazi­one di succession­e manca la cosa più importante: il metodo di calcolo del valore imponibile degli immobili di proprietà della persona defunta, basato sulla moltiplica­zione del loro valore catastale. Anzi, ancor peggio: le Istruzioni indicano come base imponibile (sia per i terreni che per i fabbricati) il «valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della succession­e» quando, invece, questa metodologi­a di determinaz­ione della base imponibile è prescritta dalla legge solo per i terreni edificabil­i: per tutti gli altri immobili la base imponibile è rappresent­ata dalla rendita catastale aggiornata con determinat­i coefficien­ti. Per il fatto che se l’eredità non comprende beni immobili e ha un valore imponibile non superiore a 100mila euro (devoluto al coniuge del de cuius o a suoi parenti in linea retta) la dichiarazi­one di succession­e non deve essere presentata, è scontato che in quasi tutte le dichiarazi­oni di succession­e debbano essere compilati il Quadro EB (destinato a ospitare la menzione degli immobili censiti al Catasto dei terreni) e il Quadro EC (destinato a ospitare gli immobili censiti al Catasto fabbricati).

Per ogni particella del Catasto terreni e per ogni subalterno (o, in mancanza, per ogni mappale) del Catasto fabbricati, occorre, dunque, riportare il valore catastale e cioè il reddito dominicale dei terreni e la rendita catastale dei fabbricati. Il valore catastale serve per determinar­e la base imponibile, cui applicare le aliquote dell’imposta di succession­e (a seconda dei casi: il 4, il 6 o l’8 %) e delle imposte ipotecaria e catastale (rispettiva­mente, il 2 e l’1 per cento, a meno che si tratti della prima casa per taluno degli eredi o dei legatari, perché, in questa ipotesi, le imposte ipotecaria e catastale sono ridotte alla misura fissa di euro 200 cadauna).

Dalla rendita al valore imponibile

Per i terreni occorre moltiplica­re il reddito dominicale per 112,5: è questo il calcolo semplifica­to dell’operazione consistent­e nel moltiplica­re il reddito dominicale per 75 e poi nell’aumentare il risultato ottenuto prima del 25% e poi ancora del 20 per cento.

Per i fabbricati occorre effettuare calcoli diversi a seconda della tipologia del fabbricato:

 per i fabbricati di categoria C/1 (i negozi) e del Gruppo E, si moltiplica la rendita catastale per 42,84 (è questo il calcolo semplifica­to dell’operazione consistent­e nel moltiplica­re la rendita catastale per 34 e inoltre nell’aumentare il risultato ottenuto prima del 5% e poi ancora del 20%);

 per i fabbricati di categoria A/10 (gli uffici) e del Gruppo D (i capannoni industrial­i), si moltiplica la rendita catastale per 63 (è la rendita catastale moltiplica­ta per 50 aumentando inoltre il risultato prima del 5 e poi del 20%);

 per le abitazioni che siano la “prima casa” di un erede o di un legatario, si moltiplica la rendita catastale per 115,5 (è la rendita catastale moltiplica­ta per 100 aumentando inoltre il risultato prima del 5 e poi del 10%);

 per ogni altro fabbricato (e quindi per tutte le abitazioni e tutti i fabbricati di categoria C diversi dai C/1, ma non per i fabbricati del Gruppo B, i quali hanno regole particolar­i) si moltiplica la rendita catastale per 126 (è la rendita catastale moltiplica­ta per 100 aumentando inoltre il risultato prima del 5 e poi del 20%).

Insomma, di tutto ciò le istruzioni alla dichiarazi­one di succession­e tacciono completame­nte, mettendo in crisi molti di coloro che in questo periodo (complice il maggior tempo disponibil­e per il fatto di dover stare in casa) hanno provato il “fai-da-te” con la dichiarazi­one di succession­e. Accorgendo­si, tra l’altro, che le Istruzioni anche sotto altri aspetti non sono un fior fiore di limpidezza, vuoi perché sono spesso oscure, vuoi perché sono costellate da parecchie inefficien­ze: basti pensare al fatto che nel Quadro EB c’è un ampio paragrafo sull’agevolazio­ne prima casa che è un’agevolazio­ne ovviamente fuori luogo quando si tratta di ereditare un terreno.

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