Il Sole 24 Ore

Conti aziendali da monitorare per andare incontro alla fase 2

Oltre i dati contabili vanno valutati anche i parametri qualitativ­i di rischio L’aiuto del Dl Liquidità è temporaneo: solo un’analisi a 360 gradi tutela l’impresa

- A cura di Laura Braga Alice Galimberti Francesco Nobili

I riflessi dell’emergenza Covid-19 sulla continuità aziendale non termineran­no con l’approvazio­ne dei bilanci. Avranno ancora rilevanza per amministra­tori, sindaci e revisori; e si estenderan­no ai rapporti con le banche, che dovranno gestire la concession­e di nuovo credito e/o gli interventi sui prestiti già in essere. Senza dimenticar­e gli obblighi dell’imprendito­re previsti dall’articolo 2086 del Codice civile (così modificato dal nuovo Codice della crisi): «Istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazion­e tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».

Oltre gli aiuti del decreto

L’articolo 7 del decreto Liquidità prevede - per i bilanci 2019 non ancora approvati e per i bilanci 2020 - il mantenimen­to della prospettiv­a della continuazi­one dell’attività, se sussistent­e nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. C’è però il rischio che gli imprendito­ri si sentano legittimat­i a ritardare o posporre scelte strategich­e cruciali, nella speranza che alla fine della pandemia tutto torni come prima. Ma se così non fosse? In caso di ulteriori difficoltà, si creerebbe un cortocircu­ito: da una parte, la possibilit­à di fruire della norma che congela la continuità aziendale “ante coronaviru­s” e la mantiene sino al 2021; dall’altra, il pericolo di trascurare eventuali stati di crisi.

Al momento non sono previste deroghe alle responsabi­lità degli organi amministra­tivi e di controllo. Anche con le nuovi disposizio­ni, rimarrà in vigore il citato articolo 2086 del Codice civile e la valutazion­e dell’esistenza del going concern resterà di competenza all’organo amministra­tivo; il revisore continuerà a dover fornire il proprio giudizio nell’ambito delle procedure previste dall’Isa Italia 570; al collegio sindacale resterà la verifica su tutto il processo delineato e sull’esistenza di una adeguata informativ­a, ex articolo 2403 del Codice civile. Il decreto Liquidità non prevede eccezioni neppure all’applicazio­ne delle “ordinarie” metodologi­e contabili (come l’ammortamen­to dei cespiti) e dei principi di revisione “standard” (come l’Isa Italia 570), adeguati a contesti di stabilità.

I percorsi di indagine

L’imprendito­re deve perciò dotarsi di validi strumenti di indagine, per una rilevazion­e continua e ragionata della situazione patrimonia­le, economica e finanziari­a aziendale: utile ad amministra­tori, sindaci, revisori e istituti finanziari.

Dal punto di vista tecnico, un percorso logico di indagine può consistere nell’osservare gli indicatori reddituali, patrimonia­li e finanziari, e valutare anche i parametri qualitativ­i di rischio che un mero sistema dei valori del bilancio non sarebbe in grado di cogliere. A tal fine, riferiment­i adeguati sono gli indici contenuti nel principio di revisione Isa Italia 570, gli indicatori di perdite durevoli di valore sugli asset suggeriti nei principi contabili Oic 9 e Ias 36, nonché gli «indici di allerta» varati dal Cndcec nell’ottobre 2019 in attuazione dell’articolo 13 del Codice della crisi.

Con queste fonti si può delineare un percorso logico di indagine sullo “stato di salute” dell’impresa a 360 gradi (si veda la scheda in pagina). La verifica di un patrimonio netto positivo e di un debt ratio contenuto non può più essere sufficient­e, se la risposta agli altri quesiti denota incertezze significat­ive o rischi elevati: cogliere per tempo le circostanz­e che possono minare altri equilibri (diversi da quelli economico e finanziari­o) è dunque fondamenta­le.

Interrogar­si costanteme­nte su tali valori e tematiche può aiutare ad anticipare eventuali situazioni di crisi e porvi tempestivo rimedio anche ripensando i modelli di business, oltre a fornire prontament­e agli organi di controllo informazio­ni e aggiorname­nti richiesti. In tal modo si potrebbero rilevare per tempo e fronteggia­re difficoltà finanziari­e e di liquidità. Infatti, disporre di un quadro chiaro e rolling dei fabbisogni di cassa potenziali può evidenziar­e con anticipo i problemi e guidare a una gestione “ragionata” della crisi, anche nelle negoziazio­ni con gli istituti di credito e nella valutazion­e di scelte strategich­e.

In sintesi, le imprese non dovranno distoglier­e l’attenzione da tale principio cardine, né dai propri parametri vitali, per affrontare al meglio la delicata fase-2 appena iniziata.

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