Transazione fiscale: le novità del Codice non possono attendere
Due settimane fa Il Sole 24 Ore ha dato notizia di un’importante transazione fiscale conclusa in Sicilia, per somme rilevanti e con una rateazione di vent’anni. Come spiegava l’articolo (pubblicato il 27 aprile), le società coinvolte hanno tratto giovamento dalla definizione con le Entrate e potranno riprendere in pieno l’attività, certe nel proprio rapporto con il Fisco. Il quale, da parte sua, oltre al recupero del gettito, ha evitato il fallimento di un’impresa in crisi e “riguadagnato” al sistema un contribuente altrimenti perso, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito in termini occupazionali ed economici sul territorio. È esattamente il cuore e il pregio della transazione fiscale.
Con questo istituto, il legislatore ha opportunamente colto il potenziale della flessibilità della pretesa tributaria, nel momento della crisi liquidatoria o di ristrutturazione dell’impresa. Poiché per il creditore è a volte più vantaggiosa la collaborazione del debitore rispetto alle possibilità offerte dalle azioni esecutive e coattive, la legge consegna all’amministrazione il potere-dovere di individuare se e quanto la disponibilità del tributo possa risultare conveniente, non solo per gli interessi erariali, ma per i più generali interessi pubblici legati alla continuità dell’attività economica. Questa è l’autentica ratio dell’istituto.
Le modifiche del Codice
La transazione fiscale, però, ha stentato e stenta a decollare, privando non solo i contribuenti, ma l’intero sistema, di un aiuto fondamentale per l’uscita dalle crisi. Con le modifiche apportate dal Codice della crisi, pareva aver completato il percorso iniziato – con configurazione diversa e altra denominazione – nel 2002, (anno di introduzione della “rottamazione delle cartelle”).
Con la riforma del 2019 l’istituto è stato fortemente incentivato (soprattutto nella forma di cui all’articolo 63 del Codice, che può accompagnare l’accordo di ristrutturazione dei debiti), con riguardo in primis alla tempistica. E infatti è stato previsto che laddove il debitore, in vista di un accordo di ristrutturazione, presenti una proposta di transazione fiscale, l’amministrazione abbia sessanta giorni per valutarla. Qualora l’Agenzia non provveda nei tempi, o rigetti la proposta, il tribunale – questa la novità dirompente – ha il potere di omologare comunque l’accordo di ristrutturazione, “sostituendosi” al Fisco quando la sua adesione sia indispensabile ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge e sempre che, sulla base della relazione di professionista terzo, la proposta di soddisfacimento dell’Erario risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
L’istituto è stato molto incentivato: sarebbe bene farlo entrare subito in vigore nell’ambito degli accordi di ristrutturazione
Una novità da non rinviare
Tale novità potrebbe avere un ruolo fortemente propulsivo alla conclusione dei futuri accordi di ristrutturazione, contestualmente “sollecitando” l’amministrazione a valutare con attenzione le proposte formulate dai contribuenti (pena il rischio, per l’Agenzia, di subìre passivamente l’omologazione da parte dell’autorità giudiziaria).
La ratio di tale innovazione è da ricondurre – si legge nella relazione di accompagnamento – alla finalità «di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi», quando la proposta di ristrutturazione dei debiti tributari sia conveniente per l’amministrazione finanziaria e per tutti i creditori coinvolti nella ristrutturazione.
Sennonché il recente decreto legge Liquidità ha disposto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi. Senza entrare nel merito dell’opportunità di un simile rinvio tout court, sarebbe il caso che (in sede di conversione) tale previsione venga riconsiderata con riguardo alla transazione fiscale, per consentire l’entrata in vigore della nuova norma nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. Ciò sarebbe di grande ausilio nella soluzione delle tante crisi che – facile prevederlo – si verificheranno nei prossimi mesi.