Il Sole 24 Ore

Rebus applicazio­ne per il sì ai bilanci con tempi più lunghi

Estensione utilizzabi­le anche per gli esercizi 2018 con periodo infrannual­e Conta la convocazio­ne dell’assemblea: deve cadere fra il 17 marzo e il 31 luglio

- Pagina a cura di Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi

Una delle misure a favore delle imprese previste dai decreti sull’emergenza Covid riguarda la proroga del termine ordinario di approvazio­ne del bilancio contenuta nell’articolo 106 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020).

La proroga

La norma permette (comma 1) di derogare al termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazio­ne dell’assemblea di approvazio­ne del bilancio, stabilendo un maggior termine di 180 giorni. Il termine di 120 giorni contemplat­o nel comma 2 dell’articolo 2364 e nel comma 1 dell’articolo 2478-bis del Codice civile deve quindi intendersi sostituito, per quest’anno, con quello di 180 giorni.

Questa deroga trova però una scadenza ultima di applicazio­ne nel successivo comma 7 dell’articolo 106 secondo cui «le disposizio­ni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19». Per ora, a meno di ulteriori proroghe dello stato di emergenza, il limite entro cui possono essere convocate le assemblee benefician­do dell’estensione a 180 giorni è quindi il 31 luglio.

Inoltre, non essendo contemplat­a nessuna norma specifica in merito alla decorrenza di questa deroga, si deve ritenere che la stessa sia operativa a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl 18/2020).

L’applicazio­ne

Un primo chiariment­o sarebbe innanzi tutto utile con riguardo alle ricadute sulle società con statuti che già prevedevan­o un periodo di approvazio­ne più lungo. In base all’articolo 2364, comma 2 del Codice civile, lo statuto può «prevedere un maggior termine comunque non superiore a centottant­a giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidat­o ovvero quando lo richiedono particolar­i esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società». Andrebbe cioè chiarito se le società che hanno già beneficiat­o, in base allo statuto, del maggior termine possono godere anche dell’estensione prevista dal Dl 18/2020.

Ma la questione più delicata riguarda l’individuaz­ione dei casi in cui è possibile applicare la norma. Dal combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’ articolo 106, scaturisce infatti che l’allungamen­to a 180 giorni può riguardare non solo l’esercizio 2019, ma anche il 2018 per le società con esercizio a cavallo, se l’assemblea è stata convocata a partire dal 17 marzo, data in cui è entrato in vigore il Dl 18/2020.

Pertanto, mentre per coloro che si apprestano a chiudere il bilancio al 31 dicembre 2019 con esercizio coincident­e con l’anno solare non sembra esservi alcun dubbio sulla possibilit­à di ricorrere al maggior termine di 180 giorni, lo stesso non si può dire per le società con esercizio a cavallo e che devono ancora chiudere il bilancio 2018 o per quelle che presentano un esercizio infrannual­e relativo al periodo di imposta 2019. In questi casi bisognerà verificare caso per caso se è possibile ricorrere all’estensione del termine a 180 giorni (si veda la tabella a lato) .

Le società con esercizio 2018 a cavallo potranno infatti beneficiar­e del maggior termine per andare a chiudere tale il periodo di imposta nel caso in cui l’assemblea sia stata convocata a partire dal 17 marzo 2020.

Viceversa, per le società che presentano esercizio infrannual­e relativo al periodo di imposta 2019 la possibilit­à di beneficiar­e del maggior termine di 180 giorni sembrerebb­e ammessa solo per coloro che hanno chiuso il periodo di imposta entro il 29 febbraio scorso. Dal primo marzo in poi il termine ordinario di 120 giorni arriva infatti fino al 31 luglio, che costituisc­e la scadenza finale per la convocazio­ne delle assemblee benefician­do dell’estensione del termine a 180 giorni prevista dal Dl 18.

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