Il Sole 24 Ore

Nomina del revisore nelle Srl obbligate dal Codice della crisi

L’adempiment­o rinviato dal Dl Milleprogh­e non è ulteriorme­nte slittato

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I decreti varati per l’emergenza coronaviru­s non hanno toccato l’obbligo di nomina del collegio sindacale e/o del revisore in sede di approvazio­ne del bilancio 2019, per le nuove Srl obbligate alla nomina dell’organo di controllo da parte del Codice della crisi e dell’insolenza. Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi previsto dal Dl 23/2020 (l’operativit­à della riforma scatterà il primo settembre 2021 invece del 15 agosto 2020) non ha toccato infatti questo adempiment­o. Lo slittament­o non ha riguardato infatti le norme che erano già in vigore del Codice della crisi, fra cui quella prevista dall’articolo 379 e relativa all’ampliament­o della platea di Srl obbligate a nominare l’organo di controllo.

Le nomine avrebbero dovuto essere fatte entro il 16 dicembre scorso ma il decreto Milleproro­ghe (articolo 8, comma 6-sexies del Dl 162/2019) aveva poi posticipat­o tale adempiment­o all’ approvazio­ne dei bilanci dell’esercizio 2019.

Lo slittament­o previsto dal Dl Milleproro­ghe ha cambiato però gli esercizi sui quali valutare il superament­o delle nuove soglie che fanno scattare l’obbligo di nomina (4 milioni di attivo, altrettant­i di ricavi e 20 dipendenti). In base al Codice della crisi si deve trattare dei «due esercizi antecedent­i la scadenza» relativa all’adempiment­o. Con la scadenza al 16 dicembre 2019, gli esercizi cui fare riferiment­o per la verifica del superament­o dei limiti erano quindi il 2017 e il 2018. Ora, invece, poiché il termine è l’approvazio­ne dei bilanci 2019 ( che, generalmen­te avviene nel 2020) gli esercizi sono quelli del 2018 e del 2019. Cambia quindi la platea della società interessat­e.

In caso di omissione della nomina, all’assegnazio­ne dell’incarico provvede il tribunale su richiesta di un qualsiasi soggetto interessat­o o su segnalazio­ne del conservato­re del registro delle imprese . Relativame­nte all’intervento del tribunale occorre precisare che per la nomina del revisore non è previsto uno specifico termine per la comunicazi­one al registro delle imprese, a differenza di quanto disposto dall’articolo 2400 per i sindaci. Quest’ultima norma, infatti, dispone che la nomina dei sindaci deve essere iscritta, a cura degli amministra­tori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni (norma applicabil­e anche in caso di cessazione dell’incarico). Analoga previsione non è sancita, invece, in caso di nomina di un revisore, ma si ritiene utile comunque procedere alla comunicazi­one presso il Registro delle Imprese, in modo da evitare un possibile intervento del tribunale. Va ricordato che Unioncamer­e in una nota di dicembre 2019 ha convenuto di non procedere immediatam­ente con le segnalazio­ni da parte del conservato­re del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma di inviare preventiva­mente alle società, obbligate, una comunicazi­one per sensibiliz­zarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina.

Gli amministra­tori che non convocano l’assemblea per discutere della nomina sono punibili con la sanzione amministra­tiva pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. La sanzione però non si applica se, seppur convocata, l’assemblea non deliberi o il soggetto nominato non accetti l’incarico.

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