Il Sole 24 Ore

Garanzia anche ai prestiti rinegoziat­i ma pesano gli interessi indeducibi­li

È possibile rifinanzia­re i prestiti in corso se il nuovo erogato è almeno il 10% Nonostante un possibile alleggerim­ento dei tassi gli oneri saranno maggiori

- Davide Cagnoni Angelo D’Ugo

Le misure temporanee di sostegno alla liquidità delle imprese previste dall’articolo 13 del Dl 23/2020 (decreto liquidità) e finalizzat­e al potenziame­nto del Fondo centrale di garanzia per le Pmi possono rappresent­are un’opportunit­à anche per l’ottimizzaz­ione finanziari­a dei prestiti bancari a breve o medio/lungo termine già in essere.

In base all’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto sono infatti ammessi alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicura­zione (a condizione che le sottostant­i garanzie dirette non superino la percentual­e massima dell’80%), le operazioni di finanziame­nto finalizzat­e alla rinegoziaz­ione del debito del soggetto beneficiar­io, purché il nuovo finanziame­nto preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento.

Il credito erogato potrebbe quindi essere utilizzato in parte per ripagare il debito esistente e, per l’eccedenza, per far fronte alle esigenze connesse alla crisi economica causata dal Covid-19 con una logica di utilità sia per le imprese sia per le banche, esposte a un minor rischio pur a fronte di un maggior importo erogato.

L’accesso a un ulteriore finanziame­nto andrà tuttavia preventiva­mente valutato in consideraz­ione di due fattori:

 la sostenibil­ità del debito rispetto alla situazione patrimonia­le della società richiedent­e;

 la sostenibil­ità degli interessi passivi nei piani economico-finanziari aggiornati in funzione dell’andamento del settore e del mercato di riferiment­o dell’impresa.

Se, infatti, è ragionevol­e ritenere che dalla rinegoziaz­ione la società possa spuntare un tasso di interesse più favorevole rispetto al passato, anche alla luce del recente andamento dei tassi, è altrettant­o vero che l’incremento dell’importo erogato genererebb­e ulteriori oneri finanziari che peseranno comunque sul conto economico.

L’altro aspetto da non trascurare riguarda la possibilit­à di accesso alle misure di sostegno alla liquidità da parte delle Pmi appartenen­ti ad un gruppo. In queste situazioni, infatti, è richiesta una verifica puntuale dei rapporti infragrupp­o, dei legami con società collegate e associate e l’indicazion­e dei valori consolidat­i da riportare nella documentaz­ione da presentare all’intermedia­rio e da indicare nell’allegato 4 del modulo di richiesta che contiene le informazio­ni e le dichiarazi­oni che devono essere rilasciate dal legale rappresent­ante dell’impresa ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo.

Sotto l’aspetto fiscale, invece, l’opportunit­à di rinegoziaz­ione del debito merita un’adeguata verifica circa la deducibili­tà degli interessi passivi mediante l’utilizzo delle eccedenze di Rol maturate fino al 31 dicembre 2018 (si veda anche l’articolo di Paolo Meneghetti sul Sole 24 Ore di lunedì 4 maggio). In base all’articolo 96 del Tuir, per i soggetti Ires gli interessi passivi eccedenti la somma di quelli attivi registrati in un determinat­o periodo d’imposta e di quelli riportati da periodi precedenti sono deducibili nel limite del 30% del Rol. Per le aziende che, quindi, per via della crisi, registrera­nno un Rol minimo o negativo, la deducibili­tà sarà ridotta all’osso, poiché limitata solo entro la quota degli interessi attivi rilevanti. L’unica possibilit­à di ampliare la quota di interessi deducibile sarebbe quella di sfruttare, ove disponibil­i, le eccedenze di Rol degli anni precedenti e non utilizzate. Va però considerat­o un aspetto. Dal 2019, in base al Dlgs 142/2018 attuativo della direttiva 2016/1164/Ue (direttiva Atad), il Rol deve essere calcolato non più avendo a riferiment­o gli importi iscritti contabilme­nte nelle lettere A) e B) del conto economico (cosiddetto Rol “contabile”) ma tenendo conto delle disposizio­ni fiscali del Tuir (cosiddetto Rol “fiscale”).

Con riferiment­o alle eccedenze di Rol contabile residue al 31 dicembre 2018, l’articolo 13 comma 4 del Dlgs 142/2018, ha disciplina­to il regime transitori­o stabilendo le modalità di convivenza delle stesse con il nuovo Rol fiscale. In particolar­e, è stato stabilito che tali eccedenze di Rol sono ancora utilizzabi­li solo per la parte di interessi passivi relativi ai prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo non siano stati incrementa­ti successiva­mente a tale data. Per tali interessi passivi vige quindi una clausola di salvaguard­ia del riporto del “Rol contabile”, tale per cui per la loro deducibili­tà si può continuare ad utilizzare (anche) il plafond di ROL generato ante recepiment­o della direttiva Atad e non utilizzato, che non sarà quindi, perso per effetto del passaggio alla nuova normativa (relazione illustrati­va al Dlgs 142/2018).

I nuovi interessi passivi prodotti dai prestiti rinegoziat­i non potranno più beneficiar­e del Rol contabile pregresso, con conseguent­e deduzione solo nel limite del Rol fiscale generato nel periodo d’imposta.

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