Il Sole 24 Ore

Terzo settore, nuovi bilanci legati all’iscrizione al registro

Applicazio­ne dall’esercizio 2021. Sempre escluse coop e imprese sociali

- Franco Colombo Gian Paolo Tosoni ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com Gli schemi di rendiconto gestionale e per cassa

Pronti gli schemi di bilancio per gli enti del terzo settore (Ets) a seguito della emanazione del Dm Lavoro del 5 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. del 18 aprile, n. 102). La “modulistic­a di bilancio” riguarda sia la redazione dei bilanci di esercizio, sia i bilanci sociali cui sono tenuti gli enti del terzo settore (Ets) che decidano di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) (si veda il Sole 24 Ore del 21 aprile).

Si tratta del secondo provvedime­nto in materia dopo il Dm Lavoro 4 luglio 2019 (G.U. del 9 agosto 2019 n. 186) con le “linee guida per la redazione del bilancio sociale”, che si applicano agli Ets e alle imprese sociali, così come alle cooperativ­e sociali in quanto assimilate alle imprese sociali.

Il Dm 5 marzo 2020 richiama il Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017), ma non il Dlgs 112/2017, che regolament­a le imprese sociali. Perciò, i nuovi schemi di bilancio si applicano agli enti che decidano di iscriversi nel Runts, ma non alle imprese sociali e alle cooperativ­e, che continuano a predisporr­e i loro bilanci secondo le norme previste dal Codice civile (articoli 2423, 2423-bis e 2426) nonché il bilancio sociale di cui al Dm del 4 luglio 2019.

I moduli di bilancio consentono di redigere un bilancio nella forma del rendiconto per cassa, qualora l’ammontare di ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate risulti inferiori a 220.000 euro su base annuale.

In ordine all’entrata in vigore, si precisa che le nuove norme sui bilanci si riferiscon­o agli Ets regolati dal Dlgs 117 citato. Ipotizzand­o che il Runts sia operativo entro la fine del 2020, nel 2021 l’ente che vi si iscrive dovrà tenere la propria contabilit­à conformeme­nte ai nuovi principi. Perciò, il primo bilancio che vedrà l’utilizzo dei nuovi schemi – se l’esercizio coincide con l’anno solare – sarà come minimo quello relativo al 2021, da approvare nel 2022.

I documenti approvati sono quattro e vengono individuat­i come allegati al Dm:

 A.Modello di stato patrimonia­le;

 B.Modello di rendiconto gestionale;

 C.Relazione di missione;

 D.Modello di rendiconto per cassa;

Il Dm evidenzia i criteri che hanno ispirato il legislator­e nella scelta degli schemi, vale a dire i principi del Codice civile della competenza, per i primi tre documenti e della cassa per il quarto.

Il richiamo esplicito è alle clausole generali, ai principi di bilancio del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibil­i con l’assenza di scopo di lucro e le diverse finalità degli Ets.

Viene precisato che gli schemi dei documenti si intendono come “schemi fissi”, con la sola possibilit­à di suddivider­e ulteriorme­nte le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto

Il modello di stato patrimonia­le è costruito sullo schema di quello previsto dal Codice civile, con gli opportuni adattament­i per alcune voci, in particolar­e per quelle che definiscon­o il patrimonio dell’ente.

Il modello di rendiconto gestionale è diverso rispetto allo schema del conto dei profitti e delle perdite, in quanto non ha la forma scalare, ma a sezioni contrappos­te di Oneri e Costi e Proventi e Ricavi, con un confronto obbligator­io di due esercizi.

Nell’ipotesi che il primo bilancio nella nuova forma sia quello del 2021, il 2020 dovrà essere riclassifi­cato per poter essere comparato.

La Relazione di missione evidenzia ben 22 punti che gli amministra­tori devono illustrare a corredo del bilancio, con criteri che ne configuran­o una forma più ampia della Nota integrativ­a, prevista dall’articolo 2427 Codice civile.

Il rendiconto per cassa è a sezioni contrappos­te, distinto in Uscite ed Entrate, con una distinzion­e fra le operazioni di Entrate derivanti da attività abituali, quote, donazioni, 5 per mille, contributi pubblici, da quelle derivanti da specifiche raccolta fondi, con ciò integrando la normativa prevista dalle norme per lo specifico rendiconto relativo alle raccolta fondi (comma 6, articolo 87, del Dlgs 117/2017).

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