Il Sole 24 Ore

Corte Ue: ecco perché il condominio può essere tutelato come consumator­e

Gli Stati membri possono applicare le norme a soggetti diversi dalle persone fisiche

- Marina Castellane­ta

È ancora una volta la Corte di giustizia dell’Unione europea a intervenir­e per chiarire l’ambito di applicazio­ne della normativa Ue a tutela dei consumator­i e, in particolar­e, a sciogliere­i nodi interpreta­tivi sulla possibilit­à di includere il condominio tra i soggetti destinatar­i delle regole a tutela della parte debole del contratto. Con la sentenza“italiana” del 2 aprile, nella causa C -329/19( Condomini odi Milano ), i giudici U eh anno stabilito che il condominio, a differenza del singolo condomino, non è un consumator­e in base alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati coni consumator­i. Tuttavia, uno Stato membro può decidere di applicare le regole a tutela dei consumator­i anche al condominio, allargando il perimetrod­i applicazio­ne dell’ atto U e. Con una conseguenz­a: l’ampia protezione accordata ai singoli consumator­i è estesaanch­e a unente come il condominio, diverso da una persona fisica.

È stato il Tribuna ledi Milano a chiamare in aiuto Lussemburg­o prima di decidere su una controvers­ia tra un condominio di Milano e una società che si occupa di fornitura di combusti li per il riscaldame­nto. Le due parti avevano stipulato un contratto di fornitura di energia termica con una clausola in base alla quale, inca sodi ritardo nel pagamento, il debitore sarebbe stato tenuto a versare interessi dimora al tasso del 9,25 percento. La società aveva intimato il pagamento di un importo superiore a 20 mila euro e il condominio si era opposto chiedendo l’ applicazio­ne della direttiva 93/13( recepita con il decreto legislativ­o 206/2005 contenente il Codice del consumo ), modificata dalla 2011/83 sui diritti dei consumator­i, consideran­do abusiva, quindi, la clausola sugli interessi di mora.

Prima di tutto la Corte di giustizia è stata chiara nel precisare che il condominio non è una persona fisica: manca, quindi, un requisito essenziale per applicarel­a direttiva. Di conseguenz­a, osservala Corte ,« il contratto stipulato tra il condominio e un profession­ista è escluso dall’ ambito di applicazio­ne della suddetta direttiva». Lussemburg­o, quindi, fa prevalere l’ aspetto formale su quello sostanzial­e, non valutandol­a circostanz­a che il contratto di fornitura di energia potesse servire per le singole abitazioni dei condomini. Per la Corte, invece, se il contratto fosse stato conclusono­n dal condominio in quanto talee, quindi, dall’ amministra­tore in quanto rappresent­ante, ma dai singoli condomini, la tutela dei consumator­i sarebbe stata applicabil­e in base alla direttiva.

Così, d’altra parte, ha già affermato la stessa Corte con la sentenza del 5 dicembre 2019, cause C -708/17 e C -725/17.

Detto questo, però, Lussemburg­o lascia spazio agli Stati membri e dà il via libera all’ interpreta­zione della Corte di cassazione che ha esteso la tutela dei consumator­i anche nei casi di contratti conclusi «con un profession­ista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinament­o italiano». Questo perché tale estensione non è incompatib­ile con il dirittoUe,tantop iùch el’ articolo 8 della direttiva 93/13 prevede che gli Stati membri possano adottare o mantenere «disposizio­ni più severe, compatibil­i con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumator­e». La direttiva, infatti, impone un’ armonizzaz­ione minima, con margine di intervento nella direzione di una maggiore protezione dei consumator­i. Ammessa così, anche se un ente come il condominio non rientra nella nozione dei consumator­i secondo l’ articolo 2 della direttiva 93/13, l’ applicazio­ne delle regole dell’ atto U es e è garantito« un livello di tutela più elevato per i consumator­i». Una conclusion­e che, quindi, impone al profession­ista eventualme­nte di un altro Stato membro che conclude un contratto con un condominio secondo il diritto italiano di tener conto dell’ampliament­o dell’ambito di applicazio­ne della nozione di consumator­e nel diritto interno.

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