Decreto ingiuntivo sulle tlc: non si tenta la conciliazione
Le Sezioni unite risolvono nodi interpretativi sulle Adr per le telecomunicazioni
Con due sentenze pubblicate il 28 aprile scorso le Sezioni unite della Cassazione (presidente Mammone, relatore Rubino) hanno affrontato e risolto alcune questioni interpretative di particolare importanza con riguardo al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni.
Con la sentenza 8240 la Suprema corte ha affermato il principio secondo cui «in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione (...) chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito».
La questione è giunta in Cassazione dopo le pronunce del tribunale e della Corte di appello di Roma che avevano revocato il decreto ingiuntivo reso in favore di un operatore nei confronti di un cliente (persona giuridica) con la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato espletamento, prima del deposito del ricorso, del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Le Sezioni unite hanno ribaltato le conclusioni di merito, confermando i principi espressi nell’unico precedente di legittimità esistente (sentenza 25611/2016).
Le motivazioni partono dal testo delle norme applicabili (articolo 1, comma 11, legge 249/1997 e delibera Agcom 173/07/Cons) ponendo in evidenza come non si possa ricavare da queste alcun dato utile o, comunque, univoco per ritenere sussistente un obbligo preventivo di tentare la conciliazione anche per il procedimento monitorio.
E secondo l’interpretazione della Corte costituzionale (sentenza 403 del 2007), in mancanza di una chiara norma espressa, occorre escludere tale obbligo preventivo considerata la sua incompatibilità strutturale con il provvedimento monitorio.
Infatti, proprio la Consulta (sentenza 276 del 2000) ha individuato nella mancanza di contraddittorio tra le parti l’elemento di incompatibilità strutturale tra il procedimento di conciliazione (che tale contraddittorio presuppone) e il provvedimento monitorio (che non prevede contraddittorio nella fase sommaria).
Ma anche sotto il profilo finalistico monitorio e conciliazione non sono compatibili, perché l’esigenza di immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito posta alla base del monitorio, che si realizza con il rinvio del contraddittorio rispetto alla formazione del titolo, verrebbe vanificata dall’esperimento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, in questa fase prevale l’esigenza di concedere un agile strumento a tutela del credito rispetto all’esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia, che non viene soppressa ma si sposta alla fase successiva. Infatti, secondo le Sezioni unite l’obbligo di tentare la conciliazione diverrebbe operativo nel momento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con la seconda sentenza (8241/2020) le Sezioni unite chiariscono come il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.
L’improcedibilità opera con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, e con effetto sospensivo del giudizio; conclusione che si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello in materia di telecomunicazioni, sia dalla disciplina successiva e generale dettata in materia di mediazione.
In tutti questi casi, la mancata instaurazione del procedimento determina un rinvio dell’udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) a un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo.