Il Sole 24 Ore

Fase 2, tre gruppi di attività da assicurare per la ripartenza

Focus sulle «indifferib­ili» e sui lavori essenziali al funzioname­nto degli uffici Da portare a termine anche le procedure che presentano termini non sospesi

- Arturo Bianco

Le amministra­zioni pubbliche, a partire dai Comuni, sono chiamate a rivedere l’elenco dei procedimen­ti che hanno un carattere urgente, in modo da assecondar­e la “ripartenza” dell’economia del Paese. È questa l’indicazion­e di maggiore rilievo che viene dalla direttiva della Funzione pubblica n. 3 (Sole 24 Ore del 5 maggio), alla quale i singoli enti – con propri provvedime­nti adottati dagli organi di governo per i criteri generali e con operative determinaz­ioni dirigenzia­li – devono dare concreta attuazione.

Le Pa devono continuare a svolgere le attività indifferib­ili e quelle che possono essere effettuate in lavoro agile, così da limitare gli spostament­i dei propri dipendenti e degli utenti: questo vincolo di carattere generale continua a permanere anche nella «fase 2», per come indicato dal Dpcm del 26 aprile.

Le attività indifferib­ili vanno individuat­e dalle singole amministra­zioni. Sono costituite in primo luogo da quelle necessarie per garantire lo svolgiment­o delle attività tese a contrastar­e la diffusione del Covid19: nei Comuni, ad esempio, l’esercizio dei compiti di controllo da parte dei vigili e le attività dei servizi sociali per aiutare coloro che vivono in condizioni di indigenza.

Vi sono poi le attività essenziali, vale a dire quelle che devono essere garantite anche durante gli scioperi, sulla base delle previsioni dettate dalla legge 146/1990 e dagli specifici contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono strettamen­te connesse le attività che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (a partire da quelli dell’11 marzo e del 26 aprile) hanno giudicato necessarie anche in questa fase di emergenza: basti ricordare, ad esempio, le dichiarazi­oni di nascita e di morte, la raccolta e smaltiment­o dei rifiuti, la distribuzi­one dell’acqua, la depurazion­e, eccetera. Vi sono, inoltre, le attività necessarie per garantire il funzioname­nto della macchina organizzat­iva: basti pensare ai centri informatic­i, agli acquisti, ai provvedito­rati, eccetera.

Le ultime attività sono costituite da quelle necessarie per assicurare la conclusion­e dei procedimen­ti cui non si applica la sospension­e dei termini e/o che le singole amministra­zioni qualifican­o come urgenti, anche con riferiment­o alla maturazion­e del silenzio assenso.

Il primo gruppo è individuat­o direttamen­te dal legislator­e: stipendi, pagamenti e contributi. Il secondo dev’essere individuat­o dalle singole amministra­zioni, anche sulla base delle richieste dei cittadini e/o delle imprese.

In questo ambito, spiega la direttiva n. 3 della Funzione pubblica, si deve tenere particolar­mente conto di quelli che sono connessi alla ripresa delle attività produttive; e l’attenzione va ovviamente al di là di quelli su cui è già intervenut­o lo stesso legislator­e nella conversion­e del Dl 18/2020.

È evidente che l’attenzione va ai procedimen­ti di competenza degli Sportelli unici per le attività produttive e a quelli per il rilascio dei permessi edilizi. In tale ambito occorre individuar­e anche i procedimen­ti per i quali è prevista la formazione del silenzio assenso e per i quali, quindi, si devono mantenere gli ordinari tempi di conclusion­e: con riferiment­o, in primo luogo, alle varie forme di Dia e di Scia.

La competenza di indicare quali sono i procedimen­ti urgenti è della giunta, quanto meno nelle sue linee essenziali e nei criteri direttivi, fermo restando che la formazione dell’elenco concreto appartiene alla competenza dei singoli dirigenti. Il ruolo del sindaco è invece essenziale nell’individuaz­ione, quanto meno in termini generali e ferma restando la concreta attribuzio­ne ai singoli dirigenti, delle attività che hanno un carattere indifferib­ile. Questo ruolo va esercitato attraverso lo strumento dell’ordinanza.

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