Il Sole 24 Ore

Cedibili solo le ferie 2019 (e non sempre)

Il Dl 18 finisce per limitare un meccanismo che invece puntava a estendere

- Alessandro Bellini Arturo Bianco

La possibilit­à di cedere le ferie pregresse a un collega, nell’attuale fase di emergenza sanitaria è di difficile attuazione concreta perla contraddit­torietà della disposizio­ne. Il comma 4- bis della legge 27, di conversion­e del Dl 18/2020 «Cura Italia », ha introdotto questo istituto, che però pare utilizzabi­le in concreto solo in casi molto limitati.

Nella sua prima parte la nuova disposizio­ne pare ampliare notevolmen­te la possibilit­à di cessione delle ferie ai colleghi, come introdotta dagli ultimi Ccnl 2016-2018 (ferie solidali). A differenza delle norme contrattua­li, infatti, non vi è un limite di giorni cedibili e non vi sono causali vincolanti. La disposizio­ne si estende anche ai riposi, quindi sia i quattro giorni all’anno di festività soppresse, sia (ma sussiste qualche dubbio) quelli compensati­vi, ad esempio dello straordina­rio. Riguarda ferie e riposi maturati fino alla data del 31 dicembre 2019.

La cessione deve avvenire a titolo gratuito e informa scritta; l’ unico onere è la sua comunicazi­one ai dirigenti, sia da parte del dipendente che cede le ferie,sia del dipendente chele riceve; non sono consentiti condizioni né termini, e la scelta di cedere le ferie, una volta formalizza­ta, non può essere revocata. Altro importante aspetto è che non è necessaria la coincidenz­a delle categorie: quindi un dipendente di categoria B che ha maturato fino al 2019 ferie o riposi non goduti, può cederli a un collega di categoria De viceversa. Infine, questa disposizio­ne è utilizzabi­le fino alla fine del periodo di emergenza da Covid-19 e non oltre il 30 settembre.

Fin qui tutto chiaro. Le complicazi­oni sono date però dall’ultimo capoverso, che recita :« Restano fermi i termini temporali previsti perla fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattaz­ione collettiva».

Secondo la normativa in tema di ferie e riposi pregressi:

• 2 settimane di ferie possono essere godute entro i 18 mesi successivi all’ annodi maturazion­e;

• i Ccnl stabilisco­no che le ferie non richieste nell’anno di maturazion­e possono essere eccezional­mente richieste entro il 30 aprile di quello successivo e che la fruizione di quelle “negate” dall’ente per ragioni organizzat­ive può essere procrastin­ata fino al 30 giugno dell’anno successivo;

i riposi compensati­vi dello straordina­rio confluito in banca ore sono utilizzabi­li entro l’ anno successivo a quel lodi maturazion­e, mentre i riposi compensati­vi maturati per il lavoro straordina­rio non retribuito vanno goduti compatibil­mente con le esigenze di servizio.

Se ne deduce che le uniche ferie che è possibile cedere sono quelle maturate nel 2019, in quanto per quelle ancora più “vecchie” i termini previsti per la relativa fruizione dalla contrattaz­ione collettiva sono già decorsi. Inoltre, già dal 1° maggio non possono più essere cedute le ferie maturate nell’anno 2019, se i dipendenti cui spettano non ne hanno richiesto la fruizione entro il 30 aprile.

La formulazio­ne della norma, che nella sua prima parte dice e nella seconda contraddic­e, sembra determinar­e come conseguenz­a concreta che questo istituto è oggi utilizzabi­le in casi assai limitati e, quasi almeno, teorici: le ferie 2019 negate per esigenze di servizio, i riposi compensati­vi dello straordina­rio effettuato nel 2019 depositati nella banca delle ore e gli eventuali riposi compensati­vi maturati lo scorso anno.

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