Il Sole 24 Ore

Sui «beni finiti» c’è l’Iva agevolata solo se connessi all’edificio e riusabili

Ringhiere, corrimano e tettoie possono avere l’aliquota ridotta

- Giampaolo Giuliani ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com Il fac-simile della dichiarazi­one

Con la risposta all’interpello 71 del 21 febbraio scorso, l’agenzia delle Entrate affronta ancora una volta il tema dell’applicazio­ne dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto dei cosiddetti «beni finiti», stabilendo che rientrano in questa categoria le ringhiere, i corrimano e le tettoie per terrazze e balconi.

Sono manufatti di uso comune e sicurament­e non innovativi rispetto ai recenti prodotti immessi sul mercato dell’edilizia. Si pensi, ad esempio a prodotti come i decalcific­atori, gli aeratori con recupero di calore e le saune da casa. Tuttavia in assenza di precedenti specifiche pronunce su ringhiere, corrimano e tettoie l’operatore ha sentito la necessità di presentare uno specifico interpello.

Orientamen­to non univoco

Questo perché, nonostante le numerosiss­ime prese di posizione assunte dall’amministra­zione finanziari­a (o forse proprio per questo), a tutt’oggi non è semplice trovare univoche soluzioni anche per beni che spesso sono del tutto simili a quelli già oggetto di chiariment­i.

Solo per fare un esempio, si pensi a due risoluzion­i dove l’Agenzia ha assunto posizioni diametralm­ente opposte per manufatti per certi versi simili. In particolar­e con la risoluzion­e del 25 giugno 2012, n. 71/E, il Fisco sostiene che i listoni utilizzati per realizzare i pavimenti flottanti «sono pur sempre riconducib­ili alla categoria dei materiali di rivestimen­to e, in quanto tali, non possono essere considerat­i beni finiti».

Diversamen­te con la risoluzion­e del 30 marzo 1998, n. 22/E, è stato sostenuto che le traversine di cemento «che insieme agli altri elementi realizzano la linea ferroviari­a, sono beni che conservano la loro individual­ità, sono comunque riconoscib­ili, possono essere facilmente asportati e sono suscettibi­li di ripetute utilizzazi­oni nel campo ferroviari­o. Pertanto, non sono equiparabi­li alle materie prime o semilavora­te per l’edilizia le quali, invece, vengono incorporat­e nelle costruzion­i e non sono recuperabi­li per un successivo riutilizzo».

Senza entrare in polemica, ci si limita ad osservare che anche i listoni per questo tipo di “parquet” possono essere montati senza l’uso di collanti e, quindi, sono suscettibi­li di essere smontati e facilmente riutilizza­bili al pari delle traversine.

I requisiti

Ad ogni modo, quello che è importante rilevare sono i requisiti che devono essere sempre presenti per considerar­e un manufatto bene finito.

Segnatamen­te, un manufatto:

 non deve rientrare tra le materie prime e semilavora­te;

 deve essere struttural­mente collegato al fabbricato in cui viene collocato;

 non deve perdere la propria individual­ità tanto da garantire un suo teorico prelievo e potenziale riutilizzo su altro immobile.

Quando scatta l’aliquota «mini»

Peraltro si deve tenere presente che la classifica­zione di un manufatto nella categoria dei beni finiti non determina sempre l’applicazio­ne della aliquota ridotta. Questo perché l’acquisto deve essere connesso al loro immediato impiego. In altre parole l’aliquota ridotta si applica unicamente all’ultima fase di commercial­izzazione.

Così ad esempio non sconta mai l’aliquota ridotta la cessione di un bene finito tra l’impresa produttric­e e il grossista o la vendita tra quest’ultimo ed il dettaglian­te, mentre si applica alla cessione tra il dettaglian­te ed il cliente finale, ovvero tra il grossista e l’artigiano che impiegherà il bene per realizzare l’impianto.

Si pensi all’idraulico che acquista i sanitari dal grossista per utilizzarl­i nella realizzazi­one di un bagno per un committent­e in possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazio­ne prima casa.

Dichiarazi­oni di responsabi­lità

Un ultimo aspetto che merita di essere esaminato anche se non trattato nella risposta n. 71 attiene le cosiddette «dichiarazi­oni di responsabi­lità» che l’amministra­zione finanziari­a “pretende” pur in assenza di una specifica previsione di legge.

Si tratta di un documento della massima importanza poiché, in alcuni casi, può esonerare da sanzione i soggetti passivi che, in buona fede, convinti dei dati dichiarati dal cessionari­o hanno adottato un comportame­nto teoricamen­te lecito secondo le disposizio­ni - applicando l’aliquota al 10% o al 4% in caso di costruzion­e della prima casa - ma non corretto rispetto all’effettiva operazione posta in essere.

Si tratta di documenti cui è utile allegare anche eventuali titoli abilitativ­i e e nei quali va esplicitat­o l’impegno del cessionari­o a comunare eventuali variazioni che facciano venir meno il diritto all’agevolazio­ne.

Chiara in questo senso la risoluzion­e n. 284/E dell’11 ottobre 2007, dove l’agenzia delle Entrate ha riconosciu­to la buona fede (e quindi l’esclusione da sanzioni) di una società di leasing che concede ad un conduttore di un’unità da diporto la riduzione dei canoni di locazione se quest’ultimo rilascia una dichiarazi­one in cui attesta l’impiego dell’imbarcazio­ne fuori dalle acque territoria­li.

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