Gestione separata, iscrizione da fare prima della domanda
Una partita Iva aperta a ottobre 2019 dovrebbe aprire la gestione separata Inps a luglio, con la presentazione della propria dichiarazione dei redditi e con il contestuale versamento dei contributi dovuti. Al momento, pertanto, questa partita Iva non è iscritta alla gestione separata. Per fruire dell’indennità prevista dall’articolo 27 del Dl 18/2020, è consentita un’apertura della gestione separata successiva? Oppure è necessario riproporre la domanda?
P.M. - NOVARA
All’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 27 del Dl 18/2020 possono accedere i liberi professionisti con partita Iva, compresi i partecipanti a studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, nonché i collaboratori coordinati e continuativi.
Per entrambe tali categorie di soggetti, la norma richiede l’iscrizione alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995). Fermo restando che l’iscrizione alla gestione separata dovrebbe avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, non è chiaro se tale iscrizione debba sussistere o meno al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento dell’indennità (come è invece previsto per la non titolarità di trattamenti pensionistici e la non iscrizione ad altre forme pensionistiche obbligatorie: precisazioni contenute nella circolare Inps 49/2020). In ogni caso, il tenore letterale dell’articolo 27 lascerebbe intendere che l’iscrizione alla gestione separata debba sussistere al momento della presentazione della domanda per l’ottenimento del bonus. Pertanto, onde evitare rigetti o futuri contenziosi, è consigliabile perfezionare l’iscrizione prima di inviare la domanda per il riconoscimento dell’indennità.