Per i contributi Inps rateizzati ritardo senza decadenza
Una rateazione amministrativa di contributi previdenziali (competenza gennaio e febbraio 2020), accordata dall’Inps su richiesta del debitore prima della notifica di un avviso di addebito, può fruire della sospensione dei versamenti in base all’articolo 62 del Dl 18/2020? Oppure della riscossione secondo quanto disposto dall’articolo 68 del Dl 18/2020? Il mancato pagamento della prima rata, che scadeva il 22 marzo 2020, comporta la decadenza della rateazione anche qualora tale rata sia stata versata il 7 aprile 2020?
G.T. - PADOVA
Nel caso prospettato, il pagamento tardivo della prima rata del piano di dilazione concesso direttamente dall’Inps non comporterà alcuna decadenza. In via generale, così come peraltro precisato dall’Inps con la circolare 108/2013, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine stabilito, comporta l’annullamento del piano emesso dal medesimo istituto, a norma dell’articolo 2, comma 11, del Dl 338/1989. In tal caso, resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento sono richiesti al contribuente con avviso di addebito e consegnati all’Agente della riscossione per le successive attività di recupero. Tuttavia, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid–19, l’articolo 62, comma 2, del Dl 18/2020 (cosiddetto decreto Cura Italia) stabilisce, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Sul punto, con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di definizione, l’Inps – con il messaggio 1374/2020 e con la circolare 52/2020 – ha precisato che la sospensione ha ad oggetto anche le rate previste nei piani di ammortamento concessi ex articolo 2, comma 11, del Dl 338/2009.
Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020. Le relative somme potranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione – fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo – a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è tuttavia previsto alcun rimborso di quanto già versato.