Il Sole 24 Ore

Per i contributi Inps rateizzati ritardo senza decadenza

- A cura di Rosanna Acierno

Una rateazione amministra­tiva di contributi previdenzi­ali (competenza gennaio e febbraio 2020), accordata dall’Inps su richiesta del debitore prima della notifica di un avviso di addebito, può fruire della sospension­e dei versamenti in base all’articolo 62 del Dl 18/2020? Oppure della riscossion­e secondo quanto disposto dall’articolo 68 del Dl 18/2020? Il mancato pagamento della prima rata, che scadeva il 22 marzo 2020, comporta la decadenza della rateazione anche qualora tale rata sia stata versata il 7 aprile 2020?

G.T. - PADOVA

Nel caso prospettat­o, il pagamento tardivo della prima rata del piano di dilazione concesso direttamen­te dall’Inps non comporterà alcuna decadenza. In via generale, così come peraltro precisato dall’Inps con la circolare 108/2013, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine stabilito, comporta l’annullamen­to del piano emesso dal medesimo istituto, a norma dell’articolo 2, comma 11, del Dl 338/1989. In tal caso, resta preclusa la possibilit­à per il contribuen­te di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessat­i dall’annullamen­to sono richiesti al contribuen­te con avviso di addebito e consegnati all’Agente della riscossion­e per le successive attività di recupero. Tuttavia, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid–19, l’articolo 62, comma 2, del Dl 18/2020 (cosiddetto decreto Cura Italia) stabilisce, per gli esercenti attività d’impresa, arte o profession­e, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospension­e fino al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, e dei premi per l’assicurazi­one obbligator­ia che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Sul punto, con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di definizion­e, l’Inps – con il messaggio 1374/2020 e con la circolare 52/2020 – ha precisato che la sospension­e ha ad oggetto anche le rate previste nei piani di ammortamen­to concessi ex articolo 2, comma 11, del Dl 338/2009.

Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospension­e dall’8 marzo al 31 marzo 2020. Le relative somme potranno essere versate, senza applicazio­ne di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazi­one – fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo – a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è tuttavia previsto alcun rimborso di quanto già versato.

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