La Cig si può anche chiedere solo per alcuni lavoratori
Sono dipendente di una fondazione Onlus operativa in Lombardia, con meno di cinque dipendenti, che ha chiesto la Cig in deroga causa chiusura per coronavirus. La durata della Cig prevista dal decreto “cura Italia” è di nove settimane per ogni dipendente o va frazionata tra questi? Se alcuni dipendenti optano per lo smart working e altri non possono farlo, la Cig può essere chiesta anche per un solo dipendente e per nove settimane consecutive?
Per evitare l’esaurimento dei fondi, è meglio chiedere la Cig il prima possibile? O bisogna aspettare che vengano smaltite le ferie e si fruisca di altri strumenti come il congedo parentale straordinario, sempre in base al Dl 18/2020?
M.C. - MILANO
Secondo la disciplina generale, l’istituto della Cig può essere invocato in caso di sospensione o contrazione dell’attività lavorativa e può essere utilizzato anche solo per una parte dei dipendenti occupati in azienda, o solo per alcune ore/giornate/settimane di lavoro. Con riguardo alla disciplina emergenziale degli ammortizzatori sociali, introdotta a seguito della diffusione del virus Covid–19, fermo restando che tale speciale trattamento viene concesso in relazione alla singola unità produttiva, è la stessa azienda a stabilire quanti e quali lavoratori possono beneficiare dell’ammortizzatore sociale e per quante settimane. Ciò significa che se il datore di lavoro decide di collocare in cassa integrazione, per tutte le nove settimane, un numero di dipendenti inferiore a quelli effettivamente necessari, perde il diritto per il restante personale a fruire dell’aiuto, salva la facoltà di integrare la domanda iniziale, inserendo altri lavoratori, ma sempre con riferimento al periodo già coperto dalla precedente domanda. Inoltre, alla luce dell’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga tra la Regione Lombardia e le parti sociali per l’attuazione del Dl 9/2020 e del Dl 18/2020, la Cassa integrazione guadagni in deroga prevista dall’articolo 22 del Dl 18/2020, per quanto riguarda la Lombardia (così come per il Veneto e l’Emilia–Romagna) è da aggiungere ai periodi di integrazione salariale già previsti dal Dl 9/2020, con la conseguenza che tale Regione può fruire della cassa integrazione in deroga per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Pertanto, in relazione al caso di specie, sarà possibile chiedere la cassa integrazione in deroga nel caso di sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa anche di un solo dipendente e per la durata massima di 13 settimane. Infine, circa le ferie maturate e non ancora fruite, l’Inps, con la circolare 47/2020 del 28 marzo 2020, ha chiarito che la presenza di queste ultime non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di cassa integrazione in deroga. Si segnala tuttavia che alcuni accordi sindacali sottoscritti a livello regionale (ad esempio l’accordo quadro siglato per il settore industria della regione Veneto) hanno disposto che la preventiva fruizione delle giornate di ferie e di congedo maturate dai dipendenti sia un requisito necessario per richiedere il trattamento salariale in deroga. Alla luce di quanto sopra, non essendo questo vincolo previsto per la Regione Lombardia, sarebbe in ogni caso opportuno avanzare la richiesta di concessione della Cassa integrazione in deroga, al fine di evitare l’esaurimento dei limiti di spesa stanziati.