Il Sole 24 Ore

La Cig si può anche chiedere solo per alcuni lavoratori

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Sono dipendente di una fondazione Onlus operativa in Lombardia, con meno di cinque dipendenti, che ha chiesto la Cig in deroga causa chiusura per coronaviru­s. La durata della Cig prevista dal decreto “cura Italia” è di nove settimane per ogni dipendente o va frazionata tra questi? Se alcuni dipendenti optano per lo smart working e altri non possono farlo, la Cig può essere chiesta anche per un solo dipendente e per nove settimane consecutiv­e?

Per evitare l’esauriment­o dei fondi, è meglio chiedere la Cig il prima possibile? O bisogna aspettare che vengano smaltite le ferie e si fruisca di altri strumenti come il congedo parentale straordina­rio, sempre in base al Dl 18/2020?

M.C. - MILANO

Secondo la disciplina generale, l’istituto della Cig può essere invocato in caso di sospension­e o contrazion­e dell’attività lavorativa e può essere utilizzato anche solo per una parte dei dipendenti occupati in azienda, o solo per alcune ore/giornate/settimane di lavoro. Con riguardo alla disciplina emergenzia­le degli ammortizza­tori sociali, introdotta a seguito della diffusione del virus Covid–19, fermo restando che tale speciale trattament­o viene concesso in relazione alla singola unità produttiva, è la stessa azienda a stabilire quanti e quali lavoratori possono beneficiar­e dell’ammortizza­tore sociale e per quante settimane. Ciò significa che se il datore di lavoro decide di collocare in cassa integrazio­ne, per tutte le nove settimane, un numero di dipendenti inferiore a quelli effettivam­ente necessari, perde il diritto per il restante personale a fruire dell’aiuto, salva la facoltà di integrare la domanda iniziale, inserendo altri lavoratori, ma sempre con riferiment­o al periodo già coperto dalla precedente domanda. Inoltre, alla luce dell’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizza­tori sociali in deroga tra la Regione Lombardia e le parti sociali per l’attuazione del Dl 9/2020 e del Dl 18/2020, la Cassa integrazio­ne guadagni in deroga prevista dall’articolo 22 del Dl 18/2020, per quanto riguarda la Lombardia (così come per il Veneto e l’Emilia–Romagna) è da aggiungere ai periodi di integrazio­ne salariale già previsti dal Dl 9/2020, con la conseguenz­a che tale Regione può fruire della cassa integrazio­ne in deroga per un periodo complessiv­amente non superiore alle 13 settimane.

Pertanto, in relazione al caso di specie, sarà possibile chiedere la cassa integrazio­ne in deroga nel caso di sospension­e e/o riduzione dell’attività lavorativa anche di un solo dipendente e per la durata massima di 13 settimane. Infine, circa le ferie maturate e non ancora fruite, l’Inps, con la circolare 47/2020 del 28 marzo 2020, ha chiarito che la presenza di queste ultime non è ostativa all’accoglimen­to dell’istanza di cassa integrazio­ne in deroga. Si segnala tuttavia che alcuni accordi sindacali sottoscrit­ti a livello regionale (ad esempio l’accordo quadro siglato per il settore industria della regione Veneto) hanno disposto che la preventiva fruizione delle giornate di ferie e di congedo maturate dai dipendenti sia un requisito necessario per richiedere il trattament­o salariale in deroga. Alla luce di quanto sopra, non essendo questo vincolo previsto per la Regione Lombardia, sarebbe in ogni caso opportuno avanzare la richiesta di concession­e della Cassa integrazio­ne in deroga, al fine di evitare l’esauriment­o dei limiti di spesa stanziati.

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