Nozze estive: non c’è ancora l’impossibilità sopravvenuta
Con la mia compagna stiamo valutando la cancellazione del matrimonio inizialmente previsto in data 1° agosto 2020. È possibile pretendere la restituzione degli anticipi corrisposti ai vari organizzatori (catering, locazione della tenuta per il ricevimento, fotografo) quanto prima, senza attendere una data più vicina a quella programmata, esercitando il diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta?
D.B. - ALESSANDRIA
Il nostro ordinamento, all’articolo 1256 del Codice civile, prevede che «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile». Lo stesso articolo, peraltro, prosegue statuendo che, se l’impossibilità è solo “temporanea”, l’estinzione dell’obbligazione non avviene automaticamente, ma solo quando l’impedimento dovesse perdurare fino al punto da renderla sostanzialmente irrealizzabile, oppure fino a quando il creditore non ha più interesse a conseguirla. Ciò detto, considerando che la data del matrimonio indicata dal lettore è ancora abbastanza lontana, non si può dare per scontato che l’attuale situazione costituisca una valida giustificazione per invocare, fin d’ora, la sopravvenuta causa di risoluzione del contratto, così da poter esercitare un corrispondente diritto di recesso, senza spese o penali. Le parti possono comunque decidere di rinegoziare il proprio contratto, magari posticipandone la data di esecuzione, così come possono decidere di risolverlo del tutto, sempre che siano d’accordo sulle relative modalità e condizioni.