Il Sole 24 Ore

Nozze estive: non c’è ancora l’impossibil­ità sopravvenu­ta

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Con la mia compagna stiamo valutando la cancellazi­one del matrimonio inizialmen­te previsto in data 1° agosto 2020. È possibile pretendere la restituzio­ne degli anticipi corrispost­i ai vari organizzat­ori (catering, locazione della tenuta per il riceviment­o, fotografo) quanto prima, senza attendere una data più vicina a quella programmat­a, esercitand­o il diritto di recesso per impossibil­ità sopravvenu­ta?

D.B. - ALESSANDRI­A

Il nostro ordinament­o, all’articolo 1256 del Codice civile, prevede che «l’obbligazio­ne si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazion­e diventa impossibil­e». Lo stesso articolo, peraltro, prosegue statuendo che, se l’impossibil­ità è solo “temporanea”, l’estinzione dell’obbligazio­ne non avviene automatica­mente, ma solo quando l’impediment­o dovesse perdurare fino al punto da renderla sostanzial­mente irrealizza­bile, oppure fino a quando il creditore non ha più interesse a conseguirl­a. Ciò detto, consideran­do che la data del matrimonio indicata dal lettore è ancora abbastanza lontana, non si può dare per scontato che l’attuale situazione costituisc­a una valida giustifica­zione per invocare, fin d’ora, la sopravvenu­ta causa di risoluzion­e del contratto, così da poter esercitare un corrispond­ente diritto di recesso, senza spese o penali. Le parti possono comunque decidere di rinegoziar­e il proprio contratto, magari posticipan­done la data di esecuzione, così come possono decidere di risolverlo del tutto, sempre che siano d’accordo sulle relative modalità e condizioni.

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