Bonus concesso «in toto» ai comproprietari che pagano
Nel nostro palazzo stiamo valutando il rifacimento delle facciate per approfittare del bonus fiscale del 90 per cento. Dei cinque appartamenti complessivi, due sono intestati per un terzo ciascuno a me, a mio fratello e a mia sorella, e sono abitati dal sottoscritto e da mia sorella. Poiché io e mia sorella pagheremo totalmente la spesa, possiamo fruire interamente della detrazione spettante alle nostre unità immobiliari, o ne abbiamo diritto soltanto per 1/3 ognuno, in base alle evidenze catastali? M.R. - VENEZIA
Per quanto non diversamente disposto, al bonus facciate (articolo 1, commi 219–224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020), si applicano le stesse disposizioni previste ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16–bis del Tuir, Dpr
917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% reperibile al sito www.agenziaentrate.it). In particolare, anche nell’ipotesi di interventi su parti comuni come avviene per il bonus facciate, il sostenimento delle spese da parte soltanto di alcuni comproprietari di singole unità immobiliari attribuisce a loro il diritto all’intera detrazione. La detrazione compete, infatti, in base alle spese sostenute a prescindere dalle quote di proprietà dell’immobile, e la ripartizione di queste ultime può avvenire liberamente sulla base della decisioni dei comproprietari. L’amministratore, nel ripartire tra i condòmini l’importo detraibile in misura pari al 90 per cento delle spese, dovrà specificare a quali dei fratelli è imputata la spesa, e la stessa cosa dovrà indicare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, nella dichiarazione all’agenzia delle Entrate.