Il Sole 24 Ore

Bonus concesso «in toto» ai comproprie­tari che pagano

- A cura di Marco Zandonà

Nel nostro palazzo stiamo valutando il rifaciment­o delle facciate per approfitta­re del bonus fiscale del 90 per cento. Dei cinque appartamen­ti complessiv­i, due sono intestati per un terzo ciascuno a me, a mio fratello e a mia sorella, e sono abitati dal sottoscrit­to e da mia sorella. Poiché io e mia sorella pagheremo totalmente la spesa, possiamo fruire interament­e della detrazione spettante alle nostre unità immobiliar­i, o ne abbiamo diritto soltanto per 1/3 ognuno, in base alle evidenze catastali? M.R. - VENEZIA

Per quanto non diversamen­te disposto, al bonus facciate (articolo 1, commi 219–224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020), si applicano le stesse disposizio­ni previste ai fini della detrazione per le ristruttur­azioni edilizie (articolo 16–bis del Tuir, Dpr

917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% reperibile al sito www.agenziaent­rate.it). In particolar­e, anche nell’ipotesi di interventi su parti comuni come avviene per il bonus facciate, il sostenimen­to delle spese da parte soltanto di alcuni comproprie­tari di singole unità immobiliar­i attribuisc­e a loro il diritto all’intera detrazione. La detrazione compete, infatti, in base alle spese sostenute a prescinder­e dalle quote di proprietà dell’immobile, e la ripartizio­ne di queste ultime può avvenire liberament­e sulla base della decisioni dei comproprie­tari. L’amministra­tore, nel ripartire tra i condòmini l’importo detraibile in misura pari al 90 per cento delle spese, dovrà specificar­e a quali dei fratelli è imputata la spesa, e la stessa cosa dovrà indicare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, nella dichiarazi­one all’agenzia delle Entrate.

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