Così lo sconto per la facciata dell’immobile vincolato
In un condominio minimo, composto da quattro proprietari, si vuole procedere al ripristino delle facciate. Trattandosi di un edificio situato nel centro storico, e quindi sottoposto a tutela, non è possibile rispettare i requisiti termici (per esempio la realizzazione del cappotto). Vorrei sapere se è possibile fruire del bonus anche solo per semplici interventi di restauro e di risanamento conservativo. In tal caso, è necessaria la comunicazione all’Enea?
C.P. - RAGUSA
La risposta al primo quesito è affermativa. I requisiti termici vanno rispettati solo se si interviene su più del 10 per cento dell’intonaco, ma ciò non vale per i beni vincolati, come nel caso di specie. L’articolo 1, commi 219–224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”). Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la semplice pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B, individuate dal Dm Lavori pubblici 1444/1968. Tuttavia, laddove l’intervento effettuato (qualora non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna), influenzi dal punto di vista termico l’edificio, ovvero interessi più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti indicati dal decreto del ministero per lo Sviluppo economico (Mise) del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del decreto Mise del 26 gennaio 2010 (circolare 2/E/2020). La circolare 2/E/2020 ha chiarito inoltre che i decreti Mise del 26 giugno 2015 e del 26 gennaio 2010 non si applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei beni culturali, di cui alla parte II del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e per gli interventi su immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici. Questi immobili sono esclusi dall’applicazione dei requisiti energetici solo quando l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti che il rispetto delle prescrizioni citate implica un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
Pertanto, nel caso in esame, in presenza dell’attestazione richiesta, i requisiti energetici non andranno rispettati, ferma restando l’applicazione della detrazione del 90 per cento per le spese di rifacimento della facciata. Di conseguenza, se i requisiti termici non devono essere rispettati, non occorre nemmeno la comunicazione all’Enea.