Il Sole 24 Ore

Così lo sconto per la facciata dell’immobile vincolato

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In un condominio minimo, composto da quattro proprietar­i, si vuole procedere al ripristino delle facciate. Trattandos­i di un edificio situato nel centro storico, e quindi sottoposto a tutela, non è possibile rispettare i requisiti termici (per esempio la realizzazi­one del cappotto). Vorrei sapere se è possibile fruire del bonus anche solo per semplici interventi di restauro e di risanament­o conservati­vo. In tal caso, è necessaria la comunicazi­one all’Enea?

C.P. - RAGUSA

La risposta al primo quesito è affermativ­a. I requisiti termici vanno rispettati solo se si interviene su più del 10 per cento dell’intonaco, ma ciò non vale per i beni vincolati, come nel caso di specie. L’articolo 1, commi 219–224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, prevede una detrazione del 90 per cento per la ristruttur­azione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”). Si tratta di una detrazione riconosciu­ta in ragione delle spese documentat­e e sostenute per interventi (incluse la semplice pulitura o tinteggiat­ura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoria­li omogenee A e B, individuat­e dal Dm Lavori pubblici 1444/1968. Tuttavia, laddove l’intervento effettuato (qualora non sia di mera pulitura o tinteggiat­ura esterna), influenzi dal punto di vista termico l’edificio, ovvero interessi più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdent­e lorda complessiv­a dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti indicati dal decreto del ministero per lo Sviluppo economico (Mise) del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittan­za termica, quelli di cui alla Tabella 2 del decreto Mise del 26 gennaio 2010 (circolare 2/E/2020). La circolare 2/E/2020 ha chiarito inoltre che i decreti Mise del 26 giugno 2015 e del 26 gennaio 2010 non si applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei beni culturali, di cui alla parte II del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e per gli interventi su immobili che compongono un caratteris­tico aspetto avente valore estetico e tradiziona­le, inclusi i centri e i nuclei storici. Questi immobili sono esclusi dall’applicazio­ne dei requisiti energetici solo quando l’autorità competente al rilascio dell’autorizzaz­ione, a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti che il rispetto delle prescrizio­ni citate implica un’alterazion­e sostanzial­e del loro carattere o aspetto, con particolar­e riferiment­o ai profili storici, artistici e paesaggist­ici.

Pertanto, nel caso in esame, in presenza dell’attestazio­ne richiesta, i requisiti energetici non andranno rispettati, ferma restando l’applicazio­ne della detrazione del 90 per cento per le spese di rifaciment­o della facciata. Di conseguenz­a, se i requisiti termici non devono essere rispettati, non occorre nemmeno la comunicazi­one all’Enea.

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