R&S, no al credito d’imposta per analisi di mercato
A proposito dell’agevolazione “credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo” prevista dall’articolo 3 del Dl 145/2013, si chiede se le attività di analisi di mercato e di benchmark, tipicamente afferenti alla funzione commerciale, finalizzate all’ideazione e realizzazione di un prodotto nuovo o innovativo da immettere sul mercato, possano essere comprese tra le attività agevolabili, con particolare riferimento a quanto contenuto nel “manuale di Frascati” (Ocse, 2015).
M.M. - CUNEO
Si ritiene che le attività riassunte nel quesito nei loro contenuti essenziali non possano essere qualificate come attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nell’accezione rilevante ai fini della disciplina del credito d’imposta.
Come più volte affermato dall’agenzia delle Entrate nella propria prassi (si veda la risoluzione 40/E/2019), nel campo di applicazione della disciplina agevolativa non rientrano automaticamente tutte le attività di carattere innovativo svolte dalle imprese, ma solo quelle che, nell’ambito di un determinato progetto finalizzato all’introduzione di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) – ovvero finalizzato ad apportare significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti – si rendano necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento, e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico.
Le attività di ricerca e sviluppo, rilevanti agli effetti della disciplina agevolativa, si caratterizzano pertanto per il grado di incertezza o rischio di insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano – ragion per cui si può parlare di investimenti dei quali l’impresa si assume anche il rischio economico – e per il conseguente contributo che dal loro svolgimento deriva all’avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali. Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall’effettuazione di investimenti volti alla acquisizione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza. In tal senso, il progetto descritto dal quesito non sembra presentare, tra l’altro, alcun rischio d’insuccesso tecnico, rischio che di regola deve caratterizzare le attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
Né a conclusioni diverse sembra di potersi giungere sulla base del cosiddetto manuale di Frascati. Anzitutto, va notato che il manuale definisce cinque caratteristiche che identificano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione: novità, creatività, incertezza (tecnologica e/o finanziaria), sistematicità, riproducibilità. Ciò posto, proprio con riferimento al settore delle analisi di mercato (afferente al settore delle scienze sociali), lo stesso manuale di Frascati, al paragrafo 2.87, ritiene agevolabili solamente gli investimenti per lo sviluppo di nuovi metodi per misurare le aspettative e preferenze dei consumatori, e di nuovi metodi e strumenti di indagine.