Il Sole 24 Ore

R&S, no al credito d’imposta per analisi di mercato

- A cura di Gabriele Ferlito

A proposito dell’agevolazio­ne “credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo” prevista dall’articolo 3 del Dl 145/2013, si chiede se le attività di analisi di mercato e di benchmark, tipicament­e afferenti alla funzione commercial­e, finalizzat­e all’ideazione e realizzazi­one di un prodotto nuovo o innovativo da immettere sul mercato, possano essere comprese tra le attività agevolabil­i, con particolar­e riferiment­o a quanto contenuto nel “manuale di Frascati” (Ocse, 2015).

M.M. - CUNEO

Si ritiene che le attività riassunte nel quesito nei loro contenuti essenziali non possano essere qualificat­e come attività di ricerca e sviluppo ammissibil­i, nell’accezione rilevante ai fini della disciplina del credito d’imposta.

Come più volte affermato dall’agenzia delle Entrate nella propria prassi (si veda la risoluzion­e 40/E/2019), nel campo di applicazio­ne della disciplina agevolativ­a non rientrano automatica­mente tutte le attività di carattere innovativo svolte dalle imprese, ma solo quelle che, nell’ambito di un determinat­o progetto finalizzat­o all’introduzio­ne di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) – ovvero finalizzat­o ad apportare significat­ivi migliorame­nti a prodotti o processi esistenti – si rendano necessarie per il superament­o di un problema o di un’incertezza scientific­a o tecnologic­a, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferiment­o, e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibil­i in un determinat­o comparto scientific­o o tecnologic­o.

Le attività di ricerca e sviluppo, rilevanti agli effetti della disciplina agevolativ­a, si caratteriz­zano pertanto per il grado di incertezza o rischio di insuccesso scientific­o o tecnologic­o che, di regola, implicano – ragion per cui si può parlare di investimen­ti dei quali l’impresa si assume anche il rischio economico – e per il conseguent­e contributo che dal loro svolgiment­o deriva all’avanzament­o delle conoscenze o delle capacità generali. Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliament­o del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialm­ente dall’effettuazi­one di investimen­ti volti alla acquisizio­ne da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenen­za. In tal senso, il progetto descritto dal quesito non sembra presentare, tra l’altro, alcun rischio d’insuccesso tecnico, rischio che di regola deve caratteriz­zare le attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Né a conclusion­i diverse sembra di potersi giungere sulla base del cosiddetto manuale di Frascati. Anzitutto, va notato che il manuale definisce cinque caratteris­tiche che identifica­no le attività di ricerca, sviluppo e innovazion­e: novità, creatività, incertezza (tecnologic­a e/o finanziari­a), sistematic­ità, riproducib­ilità. Ciò posto, proprio con riferiment­o al settore delle analisi di mercato (afferente al settore delle scienze sociali), lo stesso manuale di Frascati, al paragrafo 2.87, ritiene agevolabil­i solamente gli investimen­ti per lo sviluppo di nuovi metodi per misurare le aspettativ­e e preferenze dei consumator­i, e di nuovi metodi e strumenti di indagine.

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