Ecobonus al 50% compatibile con la deduzione delle spese
Una società sostiene le spese per l’acquisto d’infissi (aventi le caratteristiche tecniche per godere dell’ecobonus) da installare sul capannone di proprietà utilizzato per la produzione. Può portare in detrazione al 65 per cento le stesse spese? Può farlo in aggiunta alla
deduzione del costo tramite la tecnica dell’ammortamento derivante dall’acquisto?
M.T. - PESARO
La risposta è affermativa.
Nel caso di specie, si rende applicabile l’ecobonus ordinario (detrazione del 50 per cento) per gli immobili strumentali posseduti da esercenti attività commerciale, nei limiti massimi di detrazione di 60mila euro. La sostituzione degli infissi di un edificio non abitativo, posseduto da impresa o società e strumentale all’esercizio di attività, fruisce della detrazione specifica per interventi di risparmio energetico che, dal 1° gennaio 2018, è stata ridotta dal 65 al 50 per cento (articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 65 per cento).
Per fruire della detrazione è necessario inviare in via telematica all’Enea, entro 90 giorni dalla fine lavori, la scheda informativa dei lavori eseguiti. La scheda informativa deve contenere:
1) i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
2) la tipologia d’intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. La detrazione delle spese sostenute in 10 anni si cumula con la deduzione delle spese sostenute, capitalizzate e recuperabili annualmente tramite l’ammortamento ordinario.