Il Sole 24 Ore

Da semplifica­to a forfait: ok al passaggio senza vincolo

- A cura di Stefano Mazzocchi

Una ditta individual­e apre la partita Iva nel dicembre 2018 e decide, per gli anni 2018 e 2019, di adottare il regime fiscale semplifica­to nonostante abbia i requisiti per accedere al forfettari­o. Ora, verificata nuovamente la sussistenz­a dei requisiti, vorrebbe passare al forfait. Può aderirvi senza rispettare il vincolo triennale?

F.B. - NAPOLI

La soluzione al quesito è stata fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 64/E/2018, avente a oggetto proprio la situazione dei contribuen­ti che, pur risultando in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettari­o ex articolo 1, commi 54–89, della

legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), hanno scelto di avvalersi del regime contabile semplifica­to ex articolo 18 del Dpr 600/1973, e quindi di determinar­e il reddito secondo l’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986). Nell’occasione, l’Agenzia ha precisato che il contribuen­te ha facoltà di transitare dal regime semplifica­to al regime forfettari­o senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.

Al riguardo, si tenga infatti presente che il vincolo rileva solo per i soggetti che scelgono di rimanere nel regime semplifica­to previsto dall’articolo 18, e non anche per chi, avendone i requisiti, sceglie di accedere al regime forfettari­o.

Di conseguenz­a, la scelta di accedere al regime semplifica­to in esame non vincola il contribuen­te alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandos­i comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuen­ti minori.

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