Da semplificato a forfait: ok al passaggio senza vincolo
Una ditta individuale apre la partita Iva nel dicembre 2018 e decide, per gli anni 2018 e 2019, di adottare il regime fiscale semplificato nonostante abbia i requisiti per accedere al forfettario. Ora, verificata nuovamente la sussistenza dei requisiti, vorrebbe passare al forfait. Può aderirvi senza rispettare il vincolo triennale?
F.B. - NAPOLI
La soluzione al quesito è stata fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 64/E/2018, avente a oggetto proprio la situazione dei contribuenti che, pur risultando in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario ex articolo 1, commi 54–89, della
legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), hanno scelto di avvalersi del regime contabile semplificato ex articolo 18 del Dpr 600/1973, e quindi di determinare il reddito secondo l’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986). Nell’occasione, l’Agenzia ha precisato che il contribuente ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.
Al riguardo, si tenga infatti presente che il vincolo rileva solo per i soggetti che scelgono di rimanere nel regime semplificato previsto dall’articolo 18, e non anche per chi, avendone i requisiti, sceglie di accedere al regime forfettario.
Di conseguenza, la scelta di accedere al regime semplificato in esame non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.