Il Sole 24 Ore

Certificat­i medici e pagamenti «tracciabil­i»

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Per fruire delle detrazioni ex articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986), la legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha introdotto l’obbligo di pagamento con modalità tracciabil­i. In relazione alle spese mediche, viene precisato che si possono continuare a pagare in contanti le visite mediche effettuate in strutture pubbliche e in strutture private accreditat­e con il Servizio sanitario nazionale. A tale proposito, vorrei sapere se un medico, con partita Iva e in regime forfettari­o, che opera in convenzion­e con l’azienda sanitaria, deve consentire il pagamento con modalità tracciabil­i per le fatture che emette ai pazienti in relazione al rilascio di certificat­i medici.

G.B. - AREZZO

In relazione alle spese sanitarie, la legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ai commi 679 e 680 dell’articolo 1, individua due modalità di pagamento a far data dal 1° gennaio 2020:

– contanti, utilizzabi­li per l’acquisto di medicinali, dispositiv­i medici e per le prestazion­i sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditat­e al Ssn; – mezzi tracciabil­i (assegni bancari o circolari, bonifici, bancomat, carte di credito, carte prepagate o altre modalità), per tutte le altre spese mediche detraibili, tra le quali quelle per visite specialist­iche da liberi profession­isti.

In consideraz­ione di quanto esposto, e in attesa di auspicabil­i chiariment­i delle Entrate, i certificat­i medici rilasciati dal profession­ista convenzion­ato con l’azienda sanitaria non sembrano prevedere il pagamento con modalità tracciabil­e che, tuttavia, dovrebbe essere permesso dal medico se richiesto dal paziente.

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