Il Sole 24 Ore

Più ampio il limite di reddito per il figlio 24enne a carico

- A cura di Giuseppe Merlino

Mio figlio, nato nel 1996, frequenta il quinto anno in un ateneo di Milano. Ha mantenuto la residenza con i genitori, mentre ha il domicilio a Milano, dove abbiamo preso una stanza in locazione. La distanza tra i due centri urbani è superiore a 100 chilometri. Le rette universita­rie e i canoni di locazione della stanza sono pagati con bonifici tratti sul mio conto corrente. Lo scorso anno mio figlio ha percepito un reddito superiore al limite di 2.840,51 euro. Vorrei sapere se è possibile detrarre – da parte mia o, almeno in parte, di mio figlio – le spese citate nel prossimo 730 e se sarà possibile farlo anche nei prossimi anni, dato il suo interesse a proseguire gli studi con master all’estero.

A.P. - ALESSANDRI­A

Per i figli fino a 24 anni di età, dal 2019 il limite di reddito per essere considerat­i fiscalment­e a carico dei propri genitori è stato elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, della legge 205/2017, di Bilancio per il 2018). Il limite ordinario di 2.840,51 euro tornerà rilevante nell’anno in cui si compierann­o 25 anni.

Ciò premesso, si segnala che le agevolazio­ni fiscali per le spese scolastich­e (tasse e contributi per la frequenza di università) e quelle per i canoni di locazione sostenuti da o per studenti universita­ri fuori sede, riconosciu­te rispettiva­mente dalla lettera e) e dalla lettera i–sexies) del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986), non potranno essere fruite dal lettore se il reddito personale del figlio nell’anno d’imposta 2019 ha superato la cifra di 4mila euro, perché solo in questo caso il figlio non risultereb­be fiscalment­e a suo carico.

Qualora il figlio, nei prossimi anni, non risultasse fiscalment­e a carico del genitore (se, per esempio, nel 2020 percepirà redditi superiori a 4mila euro oppure, nel 2021 e negli anni successivi, redditi maggiori di 2.840,51 euro), per non perdere i benefici fiscali, i pagamenti dovranno essere effettuati in modalità tracciabil­e dallo stesso (che risulterà essere il solo beneficiar­io delle agevolazio­ni).

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