Il Tfr arretrato e la tassazione di rivalutazione e interessi
In seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta il 30 novembre 2000 (per fallimento del datore di lavoro), il dipendente, nel 2014, riesce a ottenere dall’Inps la liquidazione del Tfr, le differenze retributive e l’indennità di mancato preavviso, oltre a interessi e rivalutazione. L’agenzia delle Entrate, nel liquidare l’imposta dovuta, applica il disposto normativo del Dpr 917/1986 previsto per il Tfr maturato al 30 novembre 2000. L’aliquota media determinata sul reddito di riferimento viene applicata anche sugli interessi e sulla rivalutazione erogati. Secondo me, però, sugli interessi e sulla rivalutazione andava applicata la tassazione separata calcolata secondo il principio di cassa, e cioè utilizzando l’aliquota media determinata in base al disposto normativo vigente nel 2014, anno di erogazione delle somme, e non applicando l’aliquota media sul Tfr maturato nel 2000. Qual è il parere dell’esperto?
C.S. - COSENZA
Le utilità accessorie (interessi attivi e rivalutazione) al trattamento di fine rapporto sul quale esse sono maturate, si uniformano a quest’ultimo per quanto riguarda il trattamento tributario cui vanno sottoposte. È da considerare quindi corretto l’operato dell’amministrazione finanziaria nella liquidazione dell’imposta, mediante tassazione separata, sull’ammontare complessivo percepito a vario titolo dal contribuente.