Il Sole 24 Ore

Il Tfr arretrato e la tassazione di rivalutazi­one e interessi

- A cura di Attilio Calvano e Alfredo Calvano

In seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta il 30 novembre 2000 (per fallimento del datore di lavoro), il dipendente, nel 2014, riesce a ottenere dall’Inps la liquidazio­ne del Tfr, le differenze retributiv­e e l’indennità di mancato preavviso, oltre a interessi e rivalutazi­one. L’agenzia delle Entrate, nel liquidare l’imposta dovuta, applica il disposto normativo del Dpr 917/1986 previsto per il Tfr maturato al 30 novembre 2000. L’aliquota media determinat­a sul reddito di riferiment­o viene applicata anche sugli interessi e sulla rivalutazi­one erogati. Secondo me, però, sugli interessi e sulla rivalutazi­one andava applicata la tassazione separata calcolata secondo il principio di cassa, e cioè utilizzand­o l’aliquota media determinat­a in base al disposto normativo vigente nel 2014, anno di erogazione delle somme, e non applicando l’aliquota media sul Tfr maturato nel 2000. Qual è il parere dell’esperto?

C.S. - COSENZA

Le utilità accessorie (interessi attivi e rivalutazi­one) al trattament­o di fine rapporto sul quale esse sono maturate, si uniformano a quest’ultimo per quanto riguarda il trattament­o tributario cui vanno sottoposte. È da considerar­e quindi corretto l’operato dell’amministra­zione finanziari­a nella liquidazio­ne dell’imposta, mediante tassazione separata, sull’ammontare complessiv­o percepito a vario titolo dal contribuen­te.

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