Comprare casa dopo il rientro prolunga il beneficio
L’articolo 16, comma 3–bis, del Dlgs 147/2015 prevede l’estensione per ulteriori cinque periodi d’imposta, a partire dal 2020, delle agevolazioni fiscali riservate agli impatriati nel caso in cui il soggetto «diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento».
Nel caso in cui l’impatriato sia già proprietario di un immobile di tipo residenziale in Italia, acquistato tre anni prima del trasferimento, potrà fruire dell’estensione del beneficio con l’acquisto di un immobile di tipo residenziale?
S.D. - PAVIA
Premettendo che il nuovo regime si applica solo nei confronti di coloro che acquisiscono la residenza in Italia ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986) a decorrere dal 30 aprile 2019, sembra che il lettore sia già proprietario di un immobile di tipo residenziale e che voglia acquistare un altro immobile dopo il suo rientro. La norma prevede l’acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale e che tale acquisto può essere fatto:
– nel corso dei cinque anni di permanenza in Italia o nei 12 mesi antecedenti al trasferimento; – direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Quindi, pur nell’attesa di chiarimenti e conferme da parte dell’agenzia delle Entrate, non sembrerebbe ostativo al prolungamento dell’agevolazione l’acquisto di un secondo immobile oltre a quello già di proprietà prima del rientro in Italia.