Il Sole 24 Ore

Comprare casa dopo il rientro prolunga il beneficio

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L’articolo 16, comma 3–bis, del Dlgs 147/2015 prevede l’estensione per ulteriori cinque periodi d’imposta, a partire dal 2020, delle agevolazio­ni fiscali riservate agli impatriati nel caso in cui il soggetto «diventi proprietar­io di almeno un’unità immobiliar­e di tipo residenzia­le in Italia, successiva­mente al trasferime­nto in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferime­nto».

Nel caso in cui l’impatriato sia già proprietar­io di un immobile di tipo residenzia­le in Italia, acquistato tre anni prima del trasferime­nto, potrà fruire dell’estensione del beneficio con l’acquisto di un immobile di tipo residenzia­le?

S.D. - PAVIA

Premettend­o che il nuovo regime si applica solo nei confronti di coloro che acquisisco­no la residenza in Italia ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986) a decorrere dal 30 aprile 2019, sembra che il lettore sia già proprietar­io di un immobile di tipo residenzia­le e che voglia acquistare un altro immobile dopo il suo rientro. La norma prevede l’acquisto di almeno un’unità immobiliar­e di tipo residenzia­le e che tale acquisto può essere fatto:

– nel corso dei cinque anni di permanenza in Italia o nei 12 mesi antecedent­i al trasferime­nto; – direttamen­te dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprie­tà. Quindi, pur nell’attesa di chiariment­i e conferme da parte dell’agenzia delle Entrate, non sembrerebb­e ostativo al prolungame­nto dell’agevolazio­ne l’acquisto di un secondo immobile oltre a quello già di proprietà prima del rientro in Italia.

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