«Agevolato» il rimpatrio del dipendente distaccato
Sono un cittadino italiano iscritto all’Aire (anagrafe degli italiani residente all’estero) e fino a poco tempo fa lavoravo in una banca inglese a Londra. Ora la banca mi ha distaccato in Italia, con il medesimo stipendio e con lo stesso datore di lavoro, e pertanto vorrei chiedere la cancellazione dall’Aire e riprendere la residenza in Italia. Vorrei sapere se ho diritto al bonus rimpatriati, e se c’è differenza tra rimpatrio e distacco.
F.L. - ROMA
Con il termine rimpatrio ci si riferisce genericamente alle ipotesi in cui un soggetto (di regola cittadino italiano) torna in Italia dopo un periodo di studio o lavoro all’estero, durante il quale non aveva più la residenza fiscale in Italia. Differentemente, si configura il distacco «quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa». Fatte queste premesse, si evidenzia che l’articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015, nella versione applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a norma dell’articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986) a decorrere dal 30 aprile 2019, prevede l’applicazione della tassazione sul 30 per cento sui redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo prodotto in Italia, a patto che i soggetti in questione:
– non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti al trasferimento della residenza fiscale e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
– svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio italiano e, quindi, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo di imposta.
Quindi, qualora il lettore sia in possesso dei presuppo
sti indicati, egli potrà fruire dell’agevolazione, anche se il suo rientro in Italia è in conseguenza di un accordo di distacco con il proprio datore di lavoro inglese.