Il Sole 24 Ore

Bollo virtuale sul documento trasmesso via email

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

Per le operazioni che non devono essere documentat­e mediante fattura elettronic­a (attraverso il sistema di interscamb­io, Sdi) in quanto comportano addebiti o accrediti fuori campo Iva, la nostra società (nel rispetto della circolare 14/E/2019, paragrafo 1.1) ha scelto di inviare ai clienti, tramite posta elettronic­a, documenti denominati «Fogli di liquidazio­ne» o «Comunicazi­oni di addebito/accredito». La trasmissio­ne al cliente avviene senza procedere alla stampa cartacea.

Per questi documenti (che si ritiene siano informatic­i), è corretto riportare l’annotazion­e «Imposta di bollo assolta ex Dm 17/2014» e versare la relativa imposta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio? O è necessario assolvere l’imposta di bollo previa autorizzaz­ione ex articolo 15 del Dpr 642/1972?

Inoltre, per le fatture inviate ai clienti esteri via email senza transitare dallo Sdi, l’imposta di bollo dev’essere assolta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre?

M.P. - REGGIO EMILIA

Il foglio di liquidazio­ne dei corrispett­ivi, nel caso prospettat­o dal lettore, sostituisc­e l’emissione della fattura, e l’esemplare trasmesso al profession­ista, unitamente ai corrispett­ivi liquidati, va compreso tra gli atti di cui all’articolo 13, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972. Sulla base della procedura descritta nel quesito, mancando i presuppost­i per la connotazio­ne in senso tecnico di “documento informatic­o”, si ritiene che l’imposta di bollo debba essere assolta in modo virtuale, ex articoli 15 e 15– bis del Dpr 642/1972.

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