Bollo virtuale sul documento trasmesso via email
Per le operazioni che non devono essere documentate mediante fattura elettronica (attraverso il sistema di interscambio, Sdi) in quanto comportano addebiti o accrediti fuori campo Iva, la nostra società (nel rispetto della circolare 14/E/2019, paragrafo 1.1) ha scelto di inviare ai clienti, tramite posta elettronica, documenti denominati «Fogli di liquidazione» o «Comunicazioni di addebito/accredito». La trasmissione al cliente avviene senza procedere alla stampa cartacea.
Per questi documenti (che si ritiene siano informatici), è corretto riportare l’annotazione «Imposta di bollo assolta ex Dm 17/2014» e versare la relativa imposta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio? O è necessario assolvere l’imposta di bollo previa autorizzazione ex articolo 15 del Dpr 642/1972?
Inoltre, per le fatture inviate ai clienti esteri via email senza transitare dallo Sdi, l’imposta di bollo dev’essere assolta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre?
M.P. - REGGIO EMILIA
Il foglio di liquidazione dei corrispettivi, nel caso prospettato dal lettore, sostituisce l’emissione della fattura, e l’esemplare trasmesso al professionista, unitamente ai corrispettivi liquidati, va compreso tra gli atti di cui all’articolo 13, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972. Sulla base della procedura descritta nel quesito, mancando i presupposti per la connotazione in senso tecnico di “documento informatico”, si ritiene che l’imposta di bollo debba essere assolta in modo virtuale, ex articoli 15 e 15– bis del Dpr 642/1972.