Commercialista responsabile sugli aspetti formali del visto
Un’impresa ha contabilità interna e non delega il professionista alla visione del cassetto fiscale; nel richiedere al commercialista l’apposizione del visto in dichiarazione per il credito Iva, attesta che tutte le fatture acquisti del 2019 sono state ricevute tramite Sdi (sistema di interscambio) entro il 31 dicembre 2019.
Se da un controllo successivo dell’agenzia delle Entrate emergesse un minor credito Iva, dovuto alla circostanza che non tutte le fatture acquisti datate nel 2019 sono pervenute entro il 31 dicembre 2019 ma sono state ricevute dallo Sdi nell’anno 2020, il commercialista può esserne ritenuto responsabile?
P.B. - NAPOLI
Si ritiene che il commercialista non sia esonerato da responsabilità qualora da un (successivo) controllo dell’agenzia delle Entrate emergesse un minor credito Iva, dovuto al fatto che non tutte le fatture passive sono state ricevute entro il 31 dicembre 2019. Infatti, questa verifica non comporta valutazioni di merito, escluse dal sindacato del visto di conformità, ma riguarda specificamente l’esistenza contabile del credito Iva.
A tale proposito, si sottolinea che l’agenzia delle Entrate, con circolare 57/E/2009, ha chiarito che il professionista che appone il visto deve verificare, tra l’altro:
– la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, compresi i registri Iva;
– la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze dei registri;
– la corrispondenza dei dati esposti nei registri alla rela
tiva documentazione.