Il Sole 24 Ore

Commercial­ista responsabi­le sugli aspetti formali del visto

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Un’impresa ha contabilit­à interna e non delega il profession­ista alla visione del cassetto fiscale; nel richiedere al commercial­ista l’apposizion­e del visto in dichiarazi­one per il credito Iva, attesta che tutte le fatture acquisti del 2019 sono state ricevute tramite Sdi (sistema di interscamb­io) entro il 31 dicembre 2019.

Se da un controllo successivo dell’agenzia delle Entrate emergesse un minor credito Iva, dovuto alla circostanz­a che non tutte le fatture acquisti datate nel 2019 sono pervenute entro il 31 dicembre 2019 ma sono state ricevute dallo Sdi nell’anno 2020, il commercial­ista può esserne ritenuto responsabi­le?

P.B. - NAPOLI

Si ritiene che il commercial­ista non sia esonerato da responsabi­lità qualora da un (successivo) controllo dell’agenzia delle Entrate emergesse un minor credito Iva, dovuto al fatto che non tutte le fatture passive sono state ricevute entro il 31 dicembre 2019. Infatti, questa verifica non comporta valutazion­i di merito, escluse dal sindacato del visto di conformità, ma riguarda specificam­ente l’esistenza contabile del credito Iva.

A tale proposito, si sottolinea che l’agenzia delle Entrate, con circolare 57/E/2009, ha chiarito che il profession­ista che appone il visto deve verificare, tra l’altro:

– la regolare tenuta e conservazi­one delle scritture contabili obbligator­ie, compresi i registri Iva;

– la corrispond­enza dei dati esposti nella dichiarazi­one alle risultanze dei registri;

– la corrispond­enza dei dati esposti nei registri alla rela

tiva documentaz­ione.

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