Il Sole 24 Ore

Libertà dell’assicurato nella scelta del difensore

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È prassi che le compagnie assicurati­ve propongano, nelle varie polizze, anche la tutela legale che copre le spese sostenute dal cliente in caso di eventuali controvers­ie giudiziari­e e amministra­tive, imponendo la scelta del legale da loro prescelto. Riguardo alla facoltà di scelta del legale da parte dell’assicurato, viene sempre fornita risposta negativa, obbligando pertanto l’assicurato stesso a utilizzare il legale selezionat­o dalla compagnia.

Ma una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che può esserci libertà di scelta. Come ci si deve comportare affinché venga riconosciu­ta tale libertà a chi stipula un contratto di assicurazi­one che include la tutela legale?

B.M. - TORINO

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza emessa nella causa C–442/12, depositata il 7 novembre 2013, ha riconosciu­to per il titolare di polizza assicurati­va la libertà nella scelta del difensore. Di conseguenz­a, eventuali clausole che obblighino l’assicurato a rivolgersi al difensore prescelto dalla stessa compagnia sono da considerar­e nulle. A fronte del riconoscim­ento di tale libertà, nonché di quanto stabilito dall’articolo 1917, comma 3, del Codice civile, secondo cui «le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiat­o contro l’assicurato sono a carico dell’assicurato­re nei limiti del quarto della somma assicurata», le compagnie assicurati­ve possono comunque indicare un tetto massimo alle spese risarcibil­i in sede di contratto, nel limite previsto dal Codice.

Nel caso in cui la compagnia assicurati­va continuass­e a comportars­i come riferito, il lettore potrà avanzare reclamo sia all’Antitrust che all’Ivass, Istituto per la vigilanza delle assicurazi­oni.

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