Il Sole 24 Ore

Se il deposito titoli è vuoto non si paga l’imposta di bollo

- A cura di Massimo Cavallari

Su un conto corrente online, avevo aperto anni fa un deposito titoli collegato. Da tempo il deposito non è più utilizzato, mentre utilizzo normalment­e il conto corrente. Ho chiesto alla banca di chiudere definitiva­mente il deposito titoli, con conseguent­e eliminazio­ne dalla mia posizione, ma la banca si rifiuta dicendo che è possibile chiudere il deposito titoli solo al momento della chiusura del conto corrente. La banca può rifiutarsi di chiudere il conto nonostante la richiesta sia avvenuta dalla mia Pec alla loro Pec? Se il deposito titolo è vuoto, ma non chiuso, si prevede a mio carico l’addebito dell’imposta di bollo oppure del bollo ordinario o di altro? Nel caso fosse un mio diritto chiudere il deposito titoli, come posso far valere le mie ragioni?

C.P. - TORINO

In forza del combinato disposto dell’articolo 1855 del Codice civile e dell’articolo 120–bis del Tub (testo unico bancario, Dlgs 22/2019) il recesso del cliente da un rapporto bancario a tempo indetermin­ato, qual è il conto corrente, quand’anche di deposito titoli, è rimesso alla unilateral­e determinaz­ione del correntist­a. La banca non può quindi limitare o condiziona­re in alcun modo l’efficacia del recesso, continuand­o ad addebitare al correntist­a delle spese. Peraltro, normalment­e, nello stesso “contratto di deposito titoli” viene espressa la facoltà di recesso, proprio in virtù del fatto che si tratta di un contratto a tempo indetermin­ato, prevedendo magari soltanto un termine di preavviso. Ciò risulta, peraltro, ancor più agevole nel caso prospettat­o dal lettore, in quanto nel conto deposito non sono custoditi titoli o altri prodotti finanziari. Pertanto si può certo affermare che è possibile chiudere il solo conto deposito titoli mantenendo il conto corrente attivo. Se il dossier titoli è vuoto, peraltro, non si applicano l’imposta di bollo né il bollo ordinario. Nel caso descritto dal quesito, qualora la banca si ostinasse a non chiudere il conto, e quindi negasse tale diritto al correntist­a, il lettore dovrà presentare un reclamo scritto. A fronte di un ulteriore diniego da parte dell’istituto di credito, si suggerisce di rivolgersi all’Abf (Arbitro bancario finanziari­o).

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