Se il valore della vecchia auto è inferiore al danno subìto
Mio papà ha una vecchia automobile e paga l’assicurazione. È stato urtato da un camion e il preventivo è di 1.300 euro. L’assicurazione riconosce 250 euro di danni, saliti di altri 100 euro di fronte al rifiuto di mio papà, che ha citato anche la sentenza del giudice di pace di Vibo Valentia del 22 marzo 2017, la quale ha deliberato che anche per un veicolo vecchio il rimborso deve avvenire integralmente. L’assicurazione sostiene che le sentenza citata non ha valore. Cosa si può fare? Mio padre ha diritto all’indennizzo totale?
P.B. - PINEROLO
L’articolo 1905 del Codice civile prevede che l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. La compagnia assicurativa è tenuta infatti a risarcire solo il danno che sia conseguenza diretta del sinistro ed erogherà tale risarcimento alla luce della valutazione effettuata dal proprio liquidatore, anche tenendo conto della dinamica del sinistro risultante dall’eventuale constatazione amichevole e/o dalle dichiarazioni testimoniali disponibili. Qualora l’assicurato non sia concorde con la ricostruzione e la valutazione offerta dal liquidatore, potrà agire giudizialmente per ottenere una diversa valutazione da parte del giudice.
Sebbene il risarcimento del danno in questi casi debba comunque essere volto al ripristino della situazione di fatto anteriore al danneggiamento (cosiddetto risarcimento in forma specifica), quando l’entità del risarcimento superi il valore stesso che aveva il veicolo al momento dell’incidente, spesso si ricorre al cosiddetto risarcimento “per equivalente”, limitando il rimborso dei danni al valore “usato” di un veicolo dello stesso tipo.