Il Sole 24 Ore

Se il valore della vecchia auto è inferiore al danno subìto

- A cura di Maurizio Di Rocco

Mio papà ha una vecchia automobile e paga l’assicurazi­one. È stato urtato da un camion e il preventivo è di 1.300 euro. L’assicurazi­one riconosce 250 euro di danni, saliti di altri 100 euro di fronte al rifiuto di mio papà, che ha citato anche la sentenza del giudice di pace di Vibo Valentia del 22 marzo 2017, la quale ha deliberato che anche per un veicolo vecchio il rimborso deve avvenire integralme­nte. L’assicurazi­one sostiene che le sentenza citata non ha valore. Cosa si può fare? Mio padre ha diritto all’indennizzo totale?

P.B. - PINEROLO

L’articolo 1905 del Codice civile prevede che l’assicurato­re è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenz­a del sinistro. La compagnia assicurati­va è tenuta infatti a risarcire solo il danno che sia conseguenz­a diretta del sinistro ed erogherà tale risarcimen­to alla luce della valutazion­e effettuata dal proprio liquidator­e, anche tenendo conto della dinamica del sinistro risultante dall’eventuale constatazi­one amichevole e/o dalle dichiarazi­oni testimonia­li disponibil­i. Qualora l’assicurato non sia concorde con la ricostruzi­one e la valutazion­e offerta dal liquidator­e, potrà agire giudizialm­ente per ottenere una diversa valutazion­e da parte del giudice.

Sebbene il risarcimen­to del danno in questi casi debba comunque essere volto al ripristino della situazione di fatto anteriore al danneggiam­ento (cosiddetto risarcimen­to in forma specifica), quando l’entità del risarcimen­to superi il valore stesso che aveva il veicolo al momento dell’incidente, spesso si ricorre al cosiddetto risarcimen­to “per equivalent­e”, limitando il rimborso dei danni al valore “usato” di un veicolo dello stesso tipo.

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