Sinistri stradali, danni morali inclusi nel danno biologico
Sono stata investita da un’auto mentro ero a piedi, riportando fratture e contusioni plurime. L’assicurazione del conducente ha liquidato l’invalidità temporanea (96 giorni) e permanente (al 7%), disconoscendo il danno morale.
Per liquidare le micropermanenti da sinistri stradali si ricorre ad apposite tabelle in cui il valore del punto percentuale di invalidità non include il danno morale.
Secondo la giurisprudenza (Cassazione 17209/2015), pertanto, non riconoscendo il danno morale (da provare anche tramite presunzioni), si arriverebbe a una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da cause diverse dai sinistri stradali, liquidati mediante il ricorso al sistema tabellare equitativo in cui il valore del punto percentuale è già maggiorato del danno morale, e i danni di lieve entità da sinistri stradali. Sul punto si gradirebbe conoscere il parere dell’esperto.
S.T. - CATANIA
La questione posta dalla lettrice è già stata affrontata dalla Corte costituzionale nel 2014, con la sentenza 235. La Consulta, decidendo in merito all’articolo 139 del Codice della strada, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla limitazione del sistema indennitario prevista nella norma citata, in specie con riferimento alla mancata personalizzazione del danno e alla disparità di trattamento rispetto alle liquidazioni conseguenti ai sinistri di natura non stradale, e ciò anche per quanto attiene all’impossibilità di riconoscimento del danno morale nei sinistri stradali.
In relazione a quest’ultima tipologia di danno, in particolare, la Corte ha evidenziato come lo stesso sia comunque ricompreso nell’area del danno biologico.