Il Sole 24 Ore

Ricerca danni da infiltrazi­one: pagano i responsabi­li

- A cura di Pierantoni­o Lisi

Il proprietar­io dell’appartamen­to sotto il mio ha notato una macchia d’acqua sul soffitto. Successiva­mente è comparsa un’altra macchia sul soffitto del box sottostant­e il suo alloggio. Le due macchie sono in pratica nella stessa posizione, adiacenti alla colonna di scarico dei bagni. Anni prima, era stata riparata la colonna nel bagno del condomino che abita sotto di me. Questi, constatato il nuovo problema, ha chiesto all’amministra­tore di condominio di attivarsi per una verifica, temendo una nuova perdita nella colonna. Un idraulico ha effettuato una traccia nel suo bagno, nel punto dove la colonna era riparata, e non ha riscontrat­o danni, concludend­o che le due macchie provengono da due perdite “distinte” dei due bagni. L’amministra­tore ha pagato l’idraulico, senza informarmi dell’avvenuto intervento e del suo esito. Ho trovato l’addebito di 165 euro alla voce “spese individual­i” nel bilancio dell’anno 2018, approvato poi in assemblea (alla quale non ho partecipat­o). L’importo mi pare eccessivo, e mi sembra ingiusto che non sia ripartito tra i due condòmini. Posso rifiutare di pagare? Se non pago, può l’amministra­tore agire per vie legali nei miei confronti? M.C. - FROSINONE

Le spese per la ricerca delle cause di un fenomeno infiltrati­vo costituisc­ono una delle conseguenz­e dannose del fenomeno stesso. Il responsabi­le per i danni conseguent­i alle infiltrazi­oni, pertanto, dovrà rimborsare il corrispett­ivo per gli interventi necessari all’accertamen­to dell’origine delle infiltrazi­oni. Nel caso esposto dal lettore, l’amministra­tore ha richiesto l’intervento di un tecnico il quale ha escluso che le infiltrazi­oni provenisse­ro dalla colonna condominia­le. La spesa, quindi, è stata sostenuta da un soggetto – l’amministra­tore in qualità di rappresent­ante del condominio – diverso dai responsabi­li. Conseguent­emente, l’amministra­tore, per conto del condominio, potrà chiedere ai responsabi­li del fenomeno infiltrati­vo il risarcimen­to dei danni nella misura del costo delle necessarie verifiche. Nel caso in cui costoro dovessero rifiutarsi di procedere spontaneam­ente al rimborso, il condominio potrà citare in giudizio i soggetti responsabi­li per il risarcimen­to dei danni. L’assemblea, però, non ha il potere di accertare le responsabi­lità dei condòmini. Poiché la spesa è stata sostenuta in adempiment­o dei doveri di custodia della colonna di scarico, la stessa andrà ripartita tra i condòmini serviti in relazione ai millesimi di proprietà. Per recuperare l’esborso sostenuto, poi, occorrerà o stipulare una transazion­e con i condòmini responsabi­li del fenomeno infiltrati­vo o promuovere nei loro confronti un giudizio. La deliberazi­one che, invece, proceda ad addebiti individual­i deve considerar­si radicalmen­te nulla, in quanto con essa l’assemblea ha assunto una decisione esorbitant­e rispetto ai poteri conferitil­e dalla legge. Il lettore, dunque, potrebbe rifiutarsi di pagare, ma deve valutare l’eventualit­à di essere successiva­mente convenuto in giudizio per il risarcimen­to dei danni, con costi non trascurabi­li. Appare preferibil­e, pertanto, verificare con cura la possibilit­à di raggiunger­e un accordo tra i condòmini responsabi­li e il condominio.

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