Dall’iscrizione all’anagrafe via a permessi e aiuti fiscali
La sentenza taglia i ponti con il nucleo di origine e instaura legami di parentela, diritti personali ed ereditari
Fin dall’arrivo nel nostro Paese, per provvedimento straniero di adozione o di affido a scopo adottivo, il minore gode di tutti i diritti riconosciuti all’italiano in affidamento familiare. L’inizio di un percorso di convivenza, però, costituirà una fase molto delicata considerato che genitori adottivi e adottato – provenienti da contesti del tutto differenti – si troveranno per la prima volta a dover condividere la stretta quotidianità. Sarà prezioso, allora, avvalersi dei Servizi socio assistenziali degli enti locali e degli Enti autorizzati che, su richiesta degli interessati, potranno supportare affidatari, genitori adottivi e minore, monitorare da vicino l’inserimento familiare, riferirne l’evolversi al Tribunale e segnalare eventuali difficoltà per poter predisporre tempestivi interventi. Spesso, la loro azione avverrà in maniera sinergica e coordinata.
Tra le iniziative più frequenti: consulenze individuali; creazione di gruppi di coppie adottive; calendari di incontri tematici di confronto sull’esperienza adottiva o, ancora, predisposizione di moduli formativi o di aggiornamento rivolti agli insegnanti per promuovere una completa e fruttuosa inclusione scolastica del bambino. Ma vediamo, in concreto, quali sono gli effetti dell’adozione e quando scattano.
Gli effetti
Con la sentenza adottiva, il minore diventa figlio legittimo degli adottanti (con annessa acquisizione del diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione), assume il cognome del padre adottivo – o della madre adottiva quando l’adozione sia disposta in favore della moglie separata – sostituendolo a quello originario. Egli, inoltre, instaurerà legami giuridici di parentela con la famiglia dei genitori adottivi mentre saranno recisi tutti i rapporti (educativi, successori, alimentari) con la famiglia di sangue, fratelli compresi. È per questo che si tenderà a favorire il collocamento di fratelli nello stesso nucleo o in nuclei residenti nella stessa città che possano, si spera, sollecitarne gli incontri.
Con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile, il minorenne acquista la cittadinanza ma ciò avverrà in modi e tempi diversi a seconda che al suo ingresso l’adozione sia stata, o meno, già pronunciata nella nazione di provenienza.
L’adozione perfezionata all’estero
Se, all’arrivo in Italia, la procedura adottiva risulti conclusa, il Tribunale per i minorenni dovrà accertare: il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 4 della Convenzione dell’Aja (dichiarazione dello stato di adottabilità, impossibilità di soluzioni alternative realizzabili nello Stato di origine, acquisizione dei consensi previsti, ascolto del minore se capace di discernimento); l’osservanza dei princìpi basilari che regolano il nostro diritto di famiglia, parametrati all’interesse prevalente del minore; l’avvenuto rilascio della certificazione di conformità dell’iter alla Convenzione e l’autorizzazione all’ingresso del minore straniero da parte della Cai (Commissione per le adozioni internazionali). Controllato ciò, verrà ordinata la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Adozione non perfezionata
Se al momento dell’ingresso, l’adozione non sia ancora definitiva, il Tribunale per i minorenni “leggerà” il provvedimento emesso all’estero come affidamento preadottivo – purché non violi le norme interne e corrisponda all’interesse del minore – e, dopo un anno di permanenza familiare positiva, cristallizzerà l’adozione disponendo la trascrizione. Il fallimento della convivenza, invece, imporrà la revoca della preadozione e la provvisoria collocazione del minore in un’altra famiglia a scopo adottivo. In via estrema, e per comprovate esigenze di garanzia del bambino, si opterà per il rimpatrio.
Un aspetto rilevante, tuttavia, è quello dell’opinione del minore circa i provvedimenti che lo riguardino. Ebbene, se il ragazzo che abbia compiuto i 14 anni dovrà esprimervi il suo consenso, il dodicenne dovrà essere sentito personalmente. Il minore di 12 anni, invece, potrà dire la sua sulle decisioni da intraprendere ma solo se sia ritenuto abbastanza maturo per comprenderle e se l’ascolto non ne alteri l’equilibrio psicoemotivo.
Trascrizione negata
Niente trascrizione nei seguenti casi: provvedimento riguardi minori privi dei requisiti richiesti per porli in adozione; risultino trasgredite le indicazioni contenute nella dichiarazione d’idoneità; l’adozione non possa diventare legittimante o pregiudichi i diritti del fanciullo.
Gli adempimenti burocratici
È chiaro che, superati gli scogli procedurali, i genitori tornati in Italia con il figlio adottato, non potranno sottrarsi a una serie di incombenze pratiche. Si dovranno, ad esempio, rivogere all’Ufficio del Registro per ottenenere il codice fiscale del minore, alla Asl per la Tessera sanitaria ed informarsi su vaccini o controlli da espletare. Sarà, poi, da regolarizzare la posizione anagrafica nel proprio Comune denunciando del bimbo perché figuri nello stato di famiglia. Passi imprescindibili, questi, per poter accedere al ventaglio di congedi, permessi e benefici fiscali fruibili ed iniziare a costruire il futuro familiare tanto atteso.