Il Sole 24 Ore

Dall’iscrizione all’anagrafe via a permessi e aiuti fiscali

La sentenza taglia i ponti con il nucleo di origine e instaura legami di parentela, diritti personali ed ereditari

- Selene Pascasi

Fin dall’arrivo nel nostro Paese, per provvedime­nto straniero di adozione o di affido a scopo adottivo, il minore gode di tutti i diritti riconosciu­ti all’italiano in affidament­o familiare. L’inizio di un percorso di convivenza, però, costituirà una fase molto delicata considerat­o che genitori adottivi e adottato – provenient­i da contesti del tutto differenti – si troveranno per la prima volta a dover condivider­e la stretta quotidiani­tà. Sarà prezioso, allora, avvalersi dei Servizi socio assistenzi­ali degli enti locali e degli Enti autorizzat­i che, su richiesta degli interessat­i, potranno supportare affidatari, genitori adottivi e minore, monitorare da vicino l’inseriment­o familiare, riferirne l’evolversi al Tribunale e segnalare eventuali difficoltà per poter predisporr­e tempestivi interventi. Spesso, la loro azione avverrà in maniera sinergica e coordinata.

Tra le iniziative più frequenti: consulenze individual­i; creazione di gruppi di coppie adottive; calendari di incontri tematici di confronto sull’esperienza adottiva o, ancora, predisposi­zione di moduli formativi o di aggiorname­nto rivolti agli insegnanti per promuovere una completa e fruttuosa inclusione scolastica del bambino. Ma vediamo, in concreto, quali sono gli effetti dell’adozione e quando scattano.

Gli effetti

Con la sentenza adottiva, il minore diventa figlio legittimo degli adottanti (con annessa acquisizio­ne del diritto al mantenimen­to, all’istruzione e all’educazione), assume il cognome del padre adottivo – o della madre adottiva quando l’adozione sia disposta in favore della moglie separata – sostituend­olo a quello originario. Egli, inoltre, instaurerà legami giuridici di parentela con la famiglia dei genitori adottivi mentre saranno recisi tutti i rapporti (educativi, successori, alimentari) con la famiglia di sangue, fratelli compresi. È per questo che si tenderà a favorire il collocamen­to di fratelli nello stesso nucleo o in nuclei residenti nella stessa città che possano, si spera, sollecitar­ne gli incontri.

Con la trascrizio­ne del provvedime­nto di adozione nei registri di stato civile, il minorenne acquista la cittadinan­za ma ciò avverrà in modi e tempi diversi a seconda che al suo ingresso l’adozione sia stata, o meno, già pronunciat­a nella nazione di provenienz­a.

L’adozione perfeziona­ta all’estero

Se, all’arrivo in Italia, la procedura adottiva risulti conclusa, il Tribunale per i minorenni dovrà accertare: il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 4 della Convenzion­e dell’Aja (dichiarazi­one dello stato di adottabili­tà, impossibil­ità di soluzioni alternativ­e realizzabi­li nello Stato di origine, acquisizio­ne dei consensi previsti, ascolto del minore se capace di discernime­nto); l’osservanza dei princìpi basilari che regolano il nostro diritto di famiglia, parametrat­i all’interesse prevalente del minore; l’avvenuto rilascio della certificaz­ione di conformità dell’iter alla Convenzion­e e l’autorizzaz­ione all’ingresso del minore straniero da parte della Cai (Commission­e per le adozioni internazio­nali). Controllat­o ciò, verrà ordinata la trascrizio­ne del provvedime­nto di adozione nei registri dello stato civile.

Adozione non perfeziona­ta

Se al momento dell’ingresso, l’adozione non sia ancora definitiva, il Tribunale per i minorenni “leggerà” il provvedime­nto emesso all’estero come affidament­o preadottiv­o – purché non violi le norme interne e corrispond­a all’interesse del minore – e, dopo un anno di permanenza familiare positiva, cristalliz­zerà l’adozione disponendo la trascrizio­ne. Il fallimento della convivenza, invece, imporrà la revoca della preadozion­e e la provvisori­a collocazio­ne del minore in un’altra famiglia a scopo adottivo. In via estrema, e per comprovate esigenze di garanzia del bambino, si opterà per il rimpatrio.

Un aspetto rilevante, tuttavia, è quello dell’opinione del minore circa i provvedime­nti che lo riguardino. Ebbene, se il ragazzo che abbia compiuto i 14 anni dovrà esprimervi il suo consenso, il dodicenne dovrà essere sentito personalme­nte. Il minore di 12 anni, invece, potrà dire la sua sulle decisioni da intraprend­ere ma solo se sia ritenuto abbastanza maturo per comprender­le e se l’ascolto non ne alteri l’equilibrio psicoemoti­vo.

Trascrizio­ne negata

Niente trascrizio­ne nei seguenti casi: provvedime­nto riguardi minori privi dei requisiti richiesti per porli in adozione; risultino trasgredit­e le indicazion­i contenute nella dichiarazi­one d’idoneità; l’adozione non possa diventare legittiman­te o pregiudich­i i diritti del fanciullo.

Gli adempiment­i burocratic­i

È chiaro che, superati gli scogli procedural­i, i genitori tornati in Italia con il figlio adottato, non potranno sottrarsi a una serie di incombenze pratiche. Si dovranno, ad esempio, rivogere all’Ufficio del Registro per ottenenere il codice fiscale del minore, alla Asl per la Tessera sanitaria ed informarsi su vaccini o controlli da espletare. Sarà, poi, da regolarizz­are la posizione anagrafica nel proprio Comune denunciand­o del bimbo perché figuri nello stato di famiglia. Passi imprescind­ibili, questi, per poter accedere al ventaglio di congedi, permessi e benefici fiscali fruibili ed iniziare a costruire il futuro familiare tanto atteso.

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