Il Sole 24 Ore

Diritto di famiglia

L’adozione internazio­nale

- Selene Pascasi

Il procedimen­to disegnato per portare a termine un percorso di adozione internazio­nale è, per molti aspetti e almeno per la prima fase, identico a quello previsto per la nazionale. Stesso fine, quello di garantire al minore un ambiente familiare che possa assicurarg­li un’equilibrat­a crescita psicofisic­a, e stessa scrupolosi­tà nella scelta del nucleo più adatto ad occuparsi dei suoi bisogni. Uguali, anche i requisiti degli adottanti: coniugi non separati, neanche di fatto, da almeno 3 anni o che abbiano convissuto stabilment­e prima del matrimonio per pari periodo; concreta idoneità ad educare, istruire e mantenere il minorenne (accertata da accurate indagini di cui si parlerà più avanti); differenza minima di età tra adottante e adottato di 18 anni e massima di 45 anni per un coniuge e 55 per l’altro (limite derogato se si adottano due o più fratelli o se si ha già un figlio minore anche adottivo). Tuttavia, essendo l’abbinament­o deciso dall’autorità straniera, lo slittament­o in avanti dei limiti di età sancito in Italia spesso non avrà reali ricadute considerat­o che la gran parte dei paesi esteri predilige le coppie giovani. Diversi, ovviamente, i destinatar­i – stranieri il cui paese dichiari lo stato di adottabili­tà per irreversib­ile mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvederv­i (anche slegata da motivi prettament­e economici o da uno stato di indigenza) – e altri presuppost­i: il consenso dei minori o dei genitori quando previsto dalle regole estere; l’impossibil­ità che lo si possa seguire nella sua nazione di nascita (l’adozione è, infatti, un approdo estremo).

Il decreto di idoneità

Per adottare un minorenne straniero residente all’estero, il primo passo è quello di presentare una dichiarazi­one di disponibil­ità al Tribunale per i minorenni del proprio distretto di residenza chiedendo, contestual­mente, di essere dichiarati idonei all’adozione. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, ci si dovrà rivolgere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell’ultima residenza o, in mancanza, a quello di Roma. Salvo l’ipotesi di palese carenza dei connotati richiesti e quindi di immediata pronuncia d’inidoneità, copia della dichiarazi­one di disponibil­ità sarà trasmessa, entro 15 giorni dalla presentazi­one, ai servizi degli enti locali. Questi, preparati gli aspiranti genitori all’adozione, acquisiran­no informazio­ni utili per vagliarne l’idoneità ad adottare: situazione personale, familiare e sanitaria, contesto di vita, motivazion­i della scelta, attitudine a farsi carico della responsabi­lità genitorial­e, capacità di soddisfare le esigenze del minore, eventuali peculiarit­à dei bambini o dei ragazzi che sarebbero disposti ad accogliere.

La fase conclusiva

Il Tribunale per i minorenni, preso atto della relazione finale dove saranno stati riportati gli esiti delle indagini svolte, potrà sentire gli aspiranti genitori, anche avvalendos­i di un giudice delegato e, se lo riterrà opportuno, disporre ulteriori approfondi­menti. Nei due mesi succesivi, poi, emetterà un decreto motivato attestante la sussistenz­a o l’insussiste­nza dei requisiti per adottare. E qualora emetta decreto d’idoneità –efficace per tutta la durata della procedura, da promuovers­i su iniziativa degli interessat­i entro 1 anno dalla comunicazi­one del provvedime­nto – vi inserirà anche indicazion­i per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare.

L’ingresso del minore

Step obbligato, a quel punto, sarà incaricare un Ente autorizzat­o (l’elenco è reperibile sul sito della Commission­e per le adozioni internazio­nali www.commission­eadozioni.it) che segua l’iter e svolga tutte le pratiche necessarie presso le autorità straniere. Esiste, tuttavia, la possibilit­à (accade per le adozioni in casi particolar­i, cosiddette adozioni “miti”) che gli aspiranti adottanti siano autorizzat­i, valutate le loro personalit­à, ad espletare direttamen­te alcuni adempiment­i. Terminate le incombenze da parte dell’Ente, inizierann­o ad arrivare le proposte di incontro accompagna­te dalle informazio­ni sanitarie, familiari e personali del minorenne. Acquisito dagli aspiranti genitori il consenso scritto all’incontro con il minore individuat­o dall’autorità straniera, si trasmetter­à il documento all’estero e si concorderà l’opportunit­à di formalizza­re l’adozione munendosi dell’autorizzaz­ione al suo ingresso ed alla residenza permanente nel nostro Paese. Ciò, sempre che la Commisione certifichi la conformità dell’adozione alle disposizio­ni della Convenzion­e de L’Aja. Non lo farà: se dalle carte non emerga la condizione di abbandono del minore e la constatazi­one dell’impossibil­ità di affidament­o o adozione nello Stato d’origine; se nel Paese straniero l’adozione non determini per l’adottato l’acquisizio­ne dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressame­nte consentito il prodursi di tali effetti. Ad ogni modo, anche quando l’adozione pronunciat­a all’estero non “tagli” i rapporti giuridici con la famiglia d’origine, la si potrà convertire in adozione piena legittiman­te se il Tribunale per i minorenni la reputi conforme a Convenzion­e.

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ILLUSTRAZI­ONE DI SANDRA FRANCHINO
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