Diritto di famiglia
L’adozione internazionale
Il procedimento disegnato per portare a termine un percorso di adozione internazionale è, per molti aspetti e almeno per la prima fase, identico a quello previsto per la nazionale. Stesso fine, quello di garantire al minore un ambiente familiare che possa assicurargli un’equilibrata crescita psicofisica, e stessa scrupolosità nella scelta del nucleo più adatto ad occuparsi dei suoi bisogni. Uguali, anche i requisiti degli adottanti: coniugi non separati, neanche di fatto, da almeno 3 anni o che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio per pari periodo; concreta idoneità ad educare, istruire e mantenere il minorenne (accertata da accurate indagini di cui si parlerà più avanti); differenza minima di età tra adottante e adottato di 18 anni e massima di 45 anni per un coniuge e 55 per l’altro (limite derogato se si adottano due o più fratelli o se si ha già un figlio minore anche adottivo). Tuttavia, essendo l’abbinamento deciso dall’autorità straniera, lo slittamento in avanti dei limiti di età sancito in Italia spesso non avrà reali ricadute considerato che la gran parte dei paesi esteri predilige le coppie giovani. Diversi, ovviamente, i destinatari – stranieri il cui paese dichiari lo stato di adottabilità per irreversibile mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi (anche slegata da motivi prettamente economici o da uno stato di indigenza) – e altri presupposti: il consenso dei minori o dei genitori quando previsto dalle regole estere; l’impossibilità che lo si possa seguire nella sua nazione di nascita (l’adozione è, infatti, un approdo estremo).
Il decreto di idoneità
Per adottare un minorenne straniero residente all’estero, il primo passo è quello di presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del proprio distretto di residenza chiedendo, contestualmente, di essere dichiarati idonei all’adozione. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, ci si dovrà rivolgere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell’ultima residenza o, in mancanza, a quello di Roma. Salvo l’ipotesi di palese carenza dei connotati richiesti e quindi di immediata pronuncia d’inidoneità, copia della dichiarazione di disponibilità sarà trasmessa, entro 15 giorni dalla presentazione, ai servizi degli enti locali. Questi, preparati gli aspiranti genitori all’adozione, acquisiranno informazioni utili per vagliarne l’idoneità ad adottare: situazione personale, familiare e sanitaria, contesto di vita, motivazioni della scelta, attitudine a farsi carico della responsabilità genitoriale, capacità di soddisfare le esigenze del minore, eventuali peculiarità dei bambini o dei ragazzi che sarebbero disposti ad accogliere.
La fase conclusiva
Il Tribunale per i minorenni, preso atto della relazione finale dove saranno stati riportati gli esiti delle indagini svolte, potrà sentire gli aspiranti genitori, anche avvalendosi di un giudice delegato e, se lo riterrà opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. Nei due mesi succesivi, poi, emetterà un decreto motivato attestante la sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per adottare. E qualora emetta decreto d’idoneità –efficace per tutta la durata della procedura, da promuoversi su iniziativa degli interessati entro 1 anno dalla comunicazione del provvedimento – vi inserirà anche indicazioni per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare.
L’ingresso del minore
Step obbligato, a quel punto, sarà incaricare un Ente autorizzato (l’elenco è reperibile sul sito della Commissione per le adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it) che segua l’iter e svolga tutte le pratiche necessarie presso le autorità straniere. Esiste, tuttavia, la possibilità (accade per le adozioni in casi particolari, cosiddette adozioni “miti”) che gli aspiranti adottanti siano autorizzati, valutate le loro personalità, ad espletare direttamente alcuni adempimenti. Terminate le incombenze da parte dell’Ente, inizieranno ad arrivare le proposte di incontro accompagnate dalle informazioni sanitarie, familiari e personali del minorenne. Acquisito dagli aspiranti genitori il consenso scritto all’incontro con il minore individuato dall’autorità straniera, si trasmetterà il documento all’estero e si concorderà l’opportunità di formalizzare l’adozione munendosi dell’autorizzazione al suo ingresso ed alla residenza permanente nel nostro Paese. Ciò, sempre che la Commisione certifichi la conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione de L’Aja. Non lo farà: se dalle carte non emerga la condizione di abbandono del minore e la constatazione dell’impossibilità di affidamento o adozione nello Stato d’origine; se nel Paese straniero l’adozione non determini per l’adottato l’acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito il prodursi di tali effetti. Ad ogni modo, anche quando l’adozione pronunciata all’estero non “tagli” i rapporti giuridici con la famiglia d’origine, la si potrà convertire in adozione piena legittimante se il Tribunale per i minorenni la reputi conforme a Convenzione.