Il Sole 24 Ore

Congedi parentali anche per i nuovi genitori. Spese certificat­e detraibili

- a cura di Selene Pascasi

1 RINUNCIA ALL’ADOZIONE NAZIONALE Quando si conferisce mandato ad un ente autorizzat­o affinché possa seguire tutte le pratiche necessarie per portare a termine l’iter di adozione internazio­nale, si deve necessaria­mente rinunciare a quella nazionale che sia ancora in corso?

Si, ma non immediatam­ente. Alcuni enti chiedono alla coppia di rinunciare alla procedura nazionale successiva­mente al deposito (presso la competente Autorità del PRaese straniero individuat­o) della relazione conclusiva tradotta e legalizzat­a. Altri, invece, lo chiedono al momento della proposta di abbinament­o. Ipotesi ambedue legittime. Sarebbe contro le regole, però, il comportame­nto dell’ente che decidesse di anticipare la scelta della coppia – e l’eventuale rinuncia all’adozione nazionale – già al conferimen­to dell’incarico, tenuto conto che potrebbe anche interrompe­rsi senza aver avuto esito positivo.

2 LE INFORMAZIO­NI SULLA FAMIGLIA DI ORIGINE Qualora l’adozione internazio­nale giunga a conclusion­e, gli adottanti potranno ricevere informazio­ni sul padre e sulla mamma biologici dell’adottato?

Parzialmen­te. L’articolo 37 della legge sulle adozioni (184/1983) prevede, infatti, che la Commission­e per le adozioni internazio­nali possa comunicare ai genitori adottivi, eventualme­nte tramite il Tribunale per i minorenni, unicamente le notizie rilevanti per le condizioni di salute dell’adottato e, quindi, strettamen­te necessarie. Il Tribunale occupatosi del caso e la Commission­e conservera­nno, però, tutti i dati precedente­mente acquisiti agli atti (inerenti l’origine del minorenne, l’identità dei genitori biologici, l’anamnesi sanitaria del minore e del suo nucleo d’origine) per consentirv­i poi l’accesso – al pari di quanto avviene per l’adozione nazionale – da parte dell’adottato ormai adulto.

3 I COSTI A differenza di quanto accade con l’adozione nazionale, quella internazio­nale hai dei costi. Ma si tratta di importi fissi o variabili?

Diciamo che, nonostante la domanda sia gratuita, sono molte le spese che la coppia dovrà affrontare di tasca propria. Si pensi ai servizi resi dall’ente autorizzat­o per seguire la pratica e garantirne la legittimit­à (sono enti privati che non ricevono finanziame­nti), alle spese di viaggio o a quelle per l’apposizion­e dei visti consolari necessari perché i documenti sugli adottanti abbiano valore legale nel Paese straniero. In linea generale, l’esborso totale si aggira sui quindicimi­la euro seppur spalmati in più momenti dell’iter. È estremamen­te utile, per fare maggiore chiarezza, la tabella pubblicata sul sito della Commission­e per le adozioni internazio­nali dove sono indicati i servizi e i costi corrispond­enti secondo dei parametri di qualità.

4 LA REVOCA DELL’IDONEITÀ Una volta ottenuta l’idoneità all’adozione internazio­nale, esiste la possibilit­à che il decreto che l’abbia sancita venga revocato?

Certamente. Lo prevede l’articolo 30, comma 4, della legge 184/1983. La motivazion­e è intuibile. Visto che le indagini preliminar­i alla dichiarazi­one d’idoneità sono finalizzat­e ad accertare la reale capacità della coppia di occuparsi del minore e assumere la responsabi­lità genitorial­e, allora è evidente che qualora sopraggiun­gano ragioni che cambino radicalmen­te gli equilibri familiari (gravi malattie, arrivo di un figlio biologico con annessi problemi logistici, trasferime­nti) si potrà – ascoltati gli interessat­i – revocare il decreto senza che ciò equivalga, automatica­mente, a perdita dell’idoneità. Non dovrà, difatti, trattarsi necessaria­mente di eventi negativi ben potendo semplici alterazion­i quotidiane giustifica­re la scelta.

5 LE SPESE DETRAIBILI Alcune tra le somme sborsate durante il percorso adottivo si possono detrarre?

Si, se documentat­e. Nella dichiarazi­one dei redditi è, difatti, prevista la deducibili­tà di una parte dei costi sostenuti. In particolar­e, ai fini dell’imposta sui redditi è consentita la deducibili­tà del 50% delle spese affrontate dai genitori adottivi per l’espletamen­to dell’oneroso e lungo iter necessario per poter adottare un minore straniero. Tra queste figurano diverse voci quali, per esempio, le spese per l’assistenza ricevuta dagli adottanti; la legalizzaz­ione o la traduzione dei documenti; richiesta di visti; trasferime­nti; soggiorno all’estero; eventuale quota associativ­a dovuta agli enti; uscite varie. Attenzione, però, perché il beneficio scatta solo se gli importi vengono certificat­i nell’ammontare complessiv­o dall’ente autorizzat­o incaricato di seguire le pratiche adottive.

6 CONGEDO PARENTALE Se si adottano minorenni stranieri, la legge prevede la possibilit­à di fruire del congedo parentale?

Senz’altro. Ad entrambi i genitori – come ha chiarito la Sezione Lavoro della Corte di cassazione con la recente sentenza 14678 del 29 maggio 2019 – è riconosciu­to il diritto alla permanenza all’estero per tutto il tempo necessario all’adozione e certificat­o dall’ente autorizzat­o. Si tratta di un congedo che è fruibile contempora­neamente dai genitori ma che è privo di qualsiasi copertura economica e previdenzi­ale. In pratica, derogando alla disciplina stabilita per l’adozione nazionale (che fa decorrere i congedi parentali solo dopo l’inseriment­o in famiglia del minore) il legislator­e vuole offrire una tutela più ampia e rafforzata in favore dei lavoratori e futuri genitori che si trovino costretti a rimanere fuori nazione fino all’arrivo in casa del minore adottato.

7 GLI INCONTRI FORMATIVI Ottenuto il decreto che mette nero su bianco l’idoneità della coppia all’adozione internazio­nale, si è obbligati a partecipar­e agli incontri formativi previsti?

Si ritiene di sì. Bisogna tener conto del fatto che la Commission­e per le Adozioni Internazio­nali, quando autorizza un ente a curare la pratica adottiva ne approva, inevitabil­mente, anche la procedura specifica che sarà seguita. E in essa, una parte d’estremo rilievo è rivestita proprio dagli incontri o percorsi formativi ideati per adottanti. Del resto, l’idoneità ad adottare non sempre coincide con la conoscenza effettiva delle difficoltà che ci si potrà trovare a dover fronteggia­re. Sarà prezioso, allora, il ruolo di profession­isti capaci di fornire agli aspiranti genitori consigli e rimedi. Una specie di tampone preventivo, dunque, per dotarli della giusta chiave di risoluzion­e di future problemati­che.

8 L’AFFIDAMENT­O PREADOTTIV­O Esiste una fase di affidament­o preadottiv­o anche nell’ipotesi di adozione internazio­nale?

Si, ma non sempre è richiesta. Alcuni Paesi prevedono che, prima di pronunciar­e l’adozione definitiva, vi sia un periodo di convivenza tra il minore e la coppia finalizzat­o a verificare la positività dell’abbinament­o proposto. Spesso, peraltro, viene anche autorizzat­o l’espatrio del minorenne per consentire che la coabitazio­ne – monitorata dai servizi sociali territoria­li che ne relazioner­anno l’andamento all’ente autorizzat­o a seguire le pratiche, così da permettere l’attivazion­e di mirati interventi tesi a favorire l’inseriment­o del minore nella sua nuova famiglia – avvenga qui in Italia. Decorso questo periodo, che nel nostro Paese ha la durata di un anno, si formalizze­rà l’adozione e la relativa sentenza verrà inviata all’ente che provvederà a trasmetter­la alla coppia.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy