Congedi parentali anche per i nuovi genitori. Spese certificate detraibili
1 RINUNCIA ALL’ADOZIONE NAZIONALE Quando si conferisce mandato ad un ente autorizzato affinché possa seguire tutte le pratiche necessarie per portare a termine l’iter di adozione internazionale, si deve necessariamente rinunciare a quella nazionale che sia ancora in corso?
Si, ma non immediatamente. Alcuni enti chiedono alla coppia di rinunciare alla procedura nazionale successivamente al deposito (presso la competente Autorità del PRaese straniero individuato) della relazione conclusiva tradotta e legalizzata. Altri, invece, lo chiedono al momento della proposta di abbinamento. Ipotesi ambedue legittime. Sarebbe contro le regole, però, il comportamento dell’ente che decidesse di anticipare la scelta della coppia – e l’eventuale rinuncia all’adozione nazionale – già al conferimento dell’incarico, tenuto conto che potrebbe anche interrompersi senza aver avuto esito positivo.
2 LE INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA DI ORIGINE Qualora l’adozione internazionale giunga a conclusione, gli adottanti potranno ricevere informazioni sul padre e sulla mamma biologici dell’adottato?
Parzialmente. L’articolo 37 della legge sulle adozioni (184/1983) prevede, infatti, che la Commissione per le adozioni internazionali possa comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il Tribunale per i minorenni, unicamente le notizie rilevanti per le condizioni di salute dell’adottato e, quindi, strettamente necessarie. Il Tribunale occupatosi del caso e la Commissione conserveranno, però, tutti i dati precedentemente acquisiti agli atti (inerenti l’origine del minorenne, l’identità dei genitori biologici, l’anamnesi sanitaria del minore e del suo nucleo d’origine) per consentirvi poi l’accesso – al pari di quanto avviene per l’adozione nazionale – da parte dell’adottato ormai adulto.
3 I COSTI A differenza di quanto accade con l’adozione nazionale, quella internazionale hai dei costi. Ma si tratta di importi fissi o variabili?
Diciamo che, nonostante la domanda sia gratuita, sono molte le spese che la coppia dovrà affrontare di tasca propria. Si pensi ai servizi resi dall’ente autorizzato per seguire la pratica e garantirne la legittimità (sono enti privati che non ricevono finanziamenti), alle spese di viaggio o a quelle per l’apposizione dei visti consolari necessari perché i documenti sugli adottanti abbiano valore legale nel Paese straniero. In linea generale, l’esborso totale si aggira sui quindicimila euro seppur spalmati in più momenti dell’iter. È estremamente utile, per fare maggiore chiarezza, la tabella pubblicata sul sito della Commissione per le adozioni internazionali dove sono indicati i servizi e i costi corrispondenti secondo dei parametri di qualità.
4 LA REVOCA DELL’IDONEITÀ Una volta ottenuta l’idoneità all’adozione internazionale, esiste la possibilità che il decreto che l’abbia sancita venga revocato?
Certamente. Lo prevede l’articolo 30, comma 4, della legge 184/1983. La motivazione è intuibile. Visto che le indagini preliminari alla dichiarazione d’idoneità sono finalizzate ad accertare la reale capacità della coppia di occuparsi del minore e assumere la responsabilità genitoriale, allora è evidente che qualora sopraggiungano ragioni che cambino radicalmente gli equilibri familiari (gravi malattie, arrivo di un figlio biologico con annessi problemi logistici, trasferimenti) si potrà – ascoltati gli interessati – revocare il decreto senza che ciò equivalga, automaticamente, a perdita dell’idoneità. Non dovrà, difatti, trattarsi necessariamente di eventi negativi ben potendo semplici alterazioni quotidiane giustificare la scelta.
5 LE SPESE DETRAIBILI Alcune tra le somme sborsate durante il percorso adottivo si possono detrarre?
Si, se documentate. Nella dichiarazione dei redditi è, difatti, prevista la deducibilità di una parte dei costi sostenuti. In particolare, ai fini dell’imposta sui redditi è consentita la deducibilità del 50% delle spese affrontate dai genitori adottivi per l’espletamento dell’oneroso e lungo iter necessario per poter adottare un minore straniero. Tra queste figurano diverse voci quali, per esempio, le spese per l’assistenza ricevuta dagli adottanti; la legalizzazione o la traduzione dei documenti; richiesta di visti; trasferimenti; soggiorno all’estero; eventuale quota associativa dovuta agli enti; uscite varie. Attenzione, però, perché il beneficio scatta solo se gli importi vengono certificati nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato incaricato di seguire le pratiche adottive.
6 CONGEDO PARENTALE Se si adottano minorenni stranieri, la legge prevede la possibilità di fruire del congedo parentale?
Senz’altro. Ad entrambi i genitori – come ha chiarito la Sezione Lavoro della Corte di cassazione con la recente sentenza 14678 del 29 maggio 2019 – è riconosciuto il diritto alla permanenza all’estero per tutto il tempo necessario all’adozione e certificato dall’ente autorizzato. Si tratta di un congedo che è fruibile contemporaneamente dai genitori ma che è privo di qualsiasi copertura economica e previdenziale. In pratica, derogando alla disciplina stabilita per l’adozione nazionale (che fa decorrere i congedi parentali solo dopo l’inserimento in famiglia del minore) il legislatore vuole offrire una tutela più ampia e rafforzata in favore dei lavoratori e futuri genitori che si trovino costretti a rimanere fuori nazione fino all’arrivo in casa del minore adottato.
7 GLI INCONTRI FORMATIVI Ottenuto il decreto che mette nero su bianco l’idoneità della coppia all’adozione internazionale, si è obbligati a partecipare agli incontri formativi previsti?
Si ritiene di sì. Bisogna tener conto del fatto che la Commissione per le Adozioni Internazionali, quando autorizza un ente a curare la pratica adottiva ne approva, inevitabilmente, anche la procedura specifica che sarà seguita. E in essa, una parte d’estremo rilievo è rivestita proprio dagli incontri o percorsi formativi ideati per adottanti. Del resto, l’idoneità ad adottare non sempre coincide con la conoscenza effettiva delle difficoltà che ci si potrà trovare a dover fronteggiare. Sarà prezioso, allora, il ruolo di professionisti capaci di fornire agli aspiranti genitori consigli e rimedi. Una specie di tampone preventivo, dunque, per dotarli della giusta chiave di risoluzione di future problematiche.
8 L’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO Esiste una fase di affidamento preadottivo anche nell’ipotesi di adozione internazionale?
Si, ma non sempre è richiesta. Alcuni Paesi prevedono che, prima di pronunciare l’adozione definitiva, vi sia un periodo di convivenza tra il minore e la coppia finalizzato a verificare la positività dell’abbinamento proposto. Spesso, peraltro, viene anche autorizzato l’espatrio del minorenne per consentire che la coabitazione – monitorata dai servizi sociali territoriali che ne relazioneranno l’andamento all’ente autorizzato a seguire le pratiche, così da permettere l’attivazione di mirati interventi tesi a favorire l’inserimento del minore nella sua nuova famiglia – avvenga qui in Italia. Decorso questo periodo, che nel nostro Paese ha la durata di un anno, si formalizzerà l’adozione e la relativa sentenza verrà inviata all’ente che provvederà a trasmetterla alla coppia.