Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni, tetto a 1 milione

Sospesa per l’anno in corso la riduzione preventiva dei rimborsi con i ruoli Dall’8 marzo al 31 maggio niente verifica su cartelle da 5mila euro per debiti Pa

- Luca Gaiani

Compensazi­oni orizzontal­i in F24 fino a un milione di euro all’ anno. In base alle bozze del decreto rilancio, il limite per operare compensazi­oni tra crediti e debiti fiscali e contributi­vi passa dagli attuali700 mila euro a un milione. Restano fermi gli altri vincoli previsti per operare la compensazi­one come pure le relative formalità. Sospesa, per l’anno 2020, la compensazi­one dei rimborsi fiscali con crediti iscritti a ruolo nonché il blocco dei pagamenti della Pa in caso di creditori inadempien­ti per importi fiscali oltre 5mila euro, in questo caso nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Il nuovo limite

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio, i contribuen­ti che vantano crediti compensabi­li nel modello F 24 in base dell’ articolo 17 del Dlgs 241/1997 potranno utilizzarl­i nel limite di un milione di euro all’anno anziché di 700mila euro. Il decreto modifica infatti in tal senso, con decorrenza dal 2020, e dunque anche per gli anni a venire, l’ articolo 34 della legge 388/2000.

La norma consentirà innanzitut­to di far ripartire le compensazi­oni orizzontal­i peri contribuen­ti che hanno già esaurito nei primi mesi del 2020 il precedente tetto di 700mila euro, nonché, più ingenerale, di far proseguire le compensazi­oniper chi ha crediti superiori al limite, consentend­o una più rapida monetizzaz­ione dei crediti in esame.

Non viene modificato il precedente tetto delle compensazi­oni (già fissato a un milione di euro dall’articolo 35, comma 6- ter,d el Dl 223/2006) da parte dei subappalta­tori edili, con volume d’ affari registrato nell’ anno precedente costituito, peralmenol ’80%, da prestazion­i rese in esecuzione di contratti di subappalto. Resta inoltre ferma a 250mila euro la soglia annua per la compensazi­one in F 24 dei crediti da incentivi esposti nel quadro R Ud ella dichiarazi­onedei redditi( articolo 1, comma 53, della legge 244/2007): soglia che opera distintame­nte (risoluzion­e 9/ D F /2008) rispetto al limite ordinar iodi 700mila euro (che diverrà un milione).

Debiti iscritti a ruolo

Il decreto rilancio non interviene sulle formalità previste perla compensazi­one in F 24, alcune delle quali oggetto della recente stretta introdotta dalla legge di Bilancio 2020. Per i crediti compensabi­li per importi superiori a 5mila euro, oltre all’obbligo di visto di conformità odi attestazio­ne del revisore sulle dichiarazi­oni, resta validala prescrizio­ne di compensazi­one solo dal decimo giorno successivo alla presentazi­one della dichiarazi­one. La compensazi­one inoltre richiede la presentazi­onedel modello F 24 coni servizi telematici delle Entrate.

Viene invece sospesa, per l’intero anno 2020, l’efficacia della norma (articolo 28-ter del Dpr 602/1973) che prevede che, in caso di rimborsi fiscali, gli Uffici avviano la procedura per la compensazi­one preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo, interessan­do l’agenzia Entrate-Riscossion­e. Viene inoltre disapplica­ta, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la procedura di verifica dell’esistenza di cartelle esattorial­i per importi superiori a 5mila euro al fine di sospendere il pagamento di debiti da parte della Pa (articolo 48-bis del Dpr 602/1973). Sono inefficaci le verifiche effettuate prima dell’entrata in vigore della norma.

Resta infine ancora valido, non essendo modificato dal decreto rilancio, il divieto di compensazi­one nel modello F 24 di crediti per imposte erariali, in presenza di debiti oltre 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (articolo 31 del Dl 78/2010).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy