Aiuti di Stato alle imprese, doppio livello di condizioni
Per le operazioni Cdp quattro requisiti e obblighi di remunerazione del capitale pubblico. Nella norma saltano i vincoli sull’occupazione ma il testo è in discussione
A definire «requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità» del sostegno pubblico alle imprese sopra i 50 milioni di fatturato (o un attivo sopra i 43 milioni) sarà un decreto del ministero dell’Economia. La norma che regola la maxioperazione dell’intervento statale sulle aziende con i 50 miliardi del «Patrimonio destinato» affidata a Cdp sembra liquidare in una riga lo snodo cruciale di tutta l’operazione: il serpentone dei commi è tornato ieri sera al centro delle discussioni, insieme a tutto il capitolo degli aiuti alle imprese finito in un’ennesima riformulazione al ministero dell’Economia. Ma nelle versioni circolate finora si occupa soprattutto di definire le regole d’ingaggio di Cdp, e di costruire un argine solido fra l’attività ordinaria della Cassa e il nuovo patrimonio, che oltre a essere «destinato» è anche «autonomo e separato» da quello ordinario di via Goito.
Ma le caratteristiche di questo nuovo intervento statale, che insieme a Irap, aiuti alle Pmi, reddito di emergenza, scuola e migranti ha continuato a far litigare la maggioranza e a far slittare il consiglio dei ministri, iniziano a delinearsi dall’incrocio fra regole italiane ed europee. E disegnano una griglia di condizioni che appare destinata a selezionare parecchio la platea dei potenziali interessati all’aiuto di Stato.
Perché l’intervento italiano, come spiega l’articolo 30, comma 5 della bozza di manovra anticrisi, dovrà naturalmente svilupparsi «in conformità con il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato». E dovrà di conseguenza limitare il proprio raggio d’azione alle imprese che non erano in crisi lo scorso anno, sono a rischio concreto di fallimento se manca la stampella pubblica, non sono in grado di tornare in sicurezza con altre misure come i prestiti bancari anche garantiti dallo Stato e presentano un «comune interesse» al salvataggio pubblico: interesse che andrà dimostrato pescando in una serie di parametri indicati dalla commissione, dal rischio di una caduta dell’occupazione o di perdere un’azienda innovativa o strategica.
Ma sono gli obblighi di remunerazione del capitale pubblico ad alzare gli obiettivi per così dire più “sfidanti”. Perché i soldi statali vanno ripagati con gli interessi, spiega la Commissione (Sole 24 Ore di domenica); e nelle tabelle comunitarie i tassi vanno da 425-450 punti base per il primo anno fino agli 8-900 punti base del sesto e settimo anno. Ma in caso di ricapitalizzazione è bene che i soci riacquistino le quote pubbliche prima di queste scadenze: perché se lo Stato non è riuscito a vendere almeno il 40% della quota entro il quinto anno (quarto per le quotate)può scattare un meccanismo di step-up che aumenta automaticamente del 10% il peso pubblico nell’azienda, e lo stesso accade dopo altri due anni se lo Stato non è uscito del tutto. Le regole nazionali possono individuare meccanismi diversi: a patto che, sottolinea il Temporary Framework, abbiano un impatto analogo in termini di incentivi al lari privatizzazione e di garanzie perla remunerazione del capitale pubblico.
Qualche novità sembra invece farsi strada nel meccanismo ancora indefinito del «pari passu» pensato per gli aiuti statali alle Pmi sotto i 50 milioni. Nell’ultima versione sembrano saltare le condizioni che impedivano alle aziende aiutate di rivedere i livelli occupazionali e attuare scelte che rischiassero di impoverire la quota statale. In caso di dividendi, scatterebbe un riscatto per una quota pari alle somme distribuite. Ma tutti i testi sono in corso di riformulazione e per capirne di più bisogna aspettare che si fermi la girandola delle bozze.
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