Il Sole 24 Ore

Bankitalia, via agli sconti fiscali sui pagamenti elettronic­i

I gestori dovranno comunicare le commission­i entro lil 20 di ogni mese

- Davide Colombo

In vista della riapertura delle attività gli esercenti e i profession­isti che sceglieran­no di privilegia­re mezzi di pagamento diversi dal contante potranno beneficiar­e, dal 1° luglio prossimo, di un credito d'imposta del 30% sulle commission­i a loro addebitate dagli intermedia­ri. L'ultimo provvedime­nto attuativo per accendere questo incentivo al minore utilizzo del contante è arrivato ieri da Bankitalia, che ha pubblicato le regole per i prestatori dei servizi di pagamento. L'altro provvedime­nto atteso dall'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il 29 marzo.

I gestori dei servizi di pagamento che hanno stipulato convenzion­i con esercenti residenti in Italia dovranno comunicare, almeno una volta al mese, l'elenco delle transazion­i effettuate e le informazio­ni relative alle commission­i corrispost­e dagli esercenti. Con queste informazio­ni questi ultimi potranno inviare la richiesta per la detrazione. Come si ricorderà la norma, introdotta con l'ultima legge di Bilancio, è riservata per gli esercenti di attività d'impresa, arte e profession­i con ricavi non superiori a 400.000 euro. Le comunicazi­oni dovranno arrivare entro il 20 del mese successivo a quello con il conteggio delle commission­i da detrarre. Valgono tutti gli strumenti di pagamento elettronic­i tacciabili ma sono esclusi i bollettini postali e gli assegni. Ai fini della detraibili­tà delle commission­i vale l'accettazio­ne sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzion­atori, e non la nazionalit­à del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronic­i tracciabil­i. Per esempio, può essere considerat­a utile ai fini del credito di imposta la commission­e relativa a una transazion­e effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statuniten­se e spesa dal consumator­e finale presso un esercente italiano. Saranno valide solo le commission­i addebitate dai soggetti convenzion­atori per le transazion­i effettuate dai consumator­i finali.

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