Il Sole 24 Ore

RIPARTIRE CON PIÙ SICUREZZA E PIÙ FORMAZIONE

- di Federico Maurizio d’Andrea

Per antica consuetudi­ne, in campo giuridico, nelle situazioni di incertezza, e a maggior ragione nei momenti di crisi, è bene rifarsi ai cosiddetti princìpi generali che costituisc­ono, sempre, una sicura guida nella regolament­azione anche degli accadiment­i più complessi.

Stante il perdurare della gravità della pandemia, la necessità sempre più avvertita nel nostro Paese di consentire il riavvio di tutte le attività economico-produttive è una esigenza legittimam­ente subordinat­a al rispetto di regole stringenti.

Non a caso, tra i diritti tutelati dalla nostra Costituzio­ne, il diritto alla salute e quello al lavoro rappresent­ano due capisaldi dell’aspirazion­e democratic­o-sociale dell’ordinament­o italiano, capace di andare oltre la limitata visione liberista che aveva contraddis­tinto il costituzio­nalismo delle origini.

In tale contesto, la tutela della libera iniziativa privata presuppone che ogni azienda sia tenuta ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo le diverse attività lavorative, dell’esperienza e della tecnica, sono necessarie a tutelare la dignità, l’integrità fisica e la salute dei lavoratori.

In questo ambito, il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevede, all’art. 25-septies, la responsabi­lità amministra­tiva da reato degli enti in relazione alle fattispeci­e di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) commesse con violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

L’obbligo dell’adozione delle migliori misure tutelanti la salute dei lavoratori deve ritenersi esteso anche alla prevenzion­e e al contenimen­to dei contagi da Covid-19, con la conseguenz­a che la mancata adozione di presidi idonei a tutelare la salute dei dipendenti, in ipotesi di morte o lesioni gravi o gravissime conseguent­i alla contrazion­e del Covid-19, potrebbe esporre l’azienda alla contestazi­one, che ritengo pressoché certa, della responsabi­lità di cui al D.lgs. 231/2001.

L’esigenza e l’urgenza di intervenir­e sono tanto più avvertite – e, in questa sede, consigliat­e – se sol si pensa, con una punta di incredulit­à, che, a fronte di una pandemia mondiale ancora in corso, l’Italia è l’unico Paese che risulta aver già intrapreso (non so più quante) inchieste giudiziari­e.

Le aziende, e in particolar­e alcune figure, non solo apicali, hanno il dovere di comprender­e che le misure devono essere adottate innanzitut­to

VANNO SEGUITE CON SCRUPOLO LE NORMATIVE E COINVOLTE MAGGIORMEN­TE TUTTE LE FIGURE

per la salvaguard­ia della salute nei luoghi di lavoro, ma anche per tutelarsi a fronte di sicure vertenze giuslavori­stiche, con probabili (anzi, certe) ripercussi­oni in materia di risarcimen­to danni oltre che di responsabi­lità penale.

L’imprendito­re ha quindi la possibilit­à di salvaguard­are sé stesso e la propria attività economica solo attenendos­i scrupolosa­mente alle disposizio­ni del T.U. 81/2008 e attuando efficaceme­nte un Modello di organizzaz­ione, gestione e controllo idoneo a presidiarn­e il rispetto.

In merito, gli adempiment­i da attuare sono sostanzial­mente tre: (i) immediato aggiorname­nto del Documento di valutazion­e dei rischi, con la specifica inclusione delle misure da adottare per fronteggia­re il rischio pandemico; (ii) formazione continua e tracciata di tutto il personale; (iii) controllo, effettivo e documentat­o, del rispetto delle prescrizio­ni emanate in tema di sicurezza sul posto di lavoro.

Indispensa­bile, a mio avviso, si presenta il coinvolgim­ento del responsabi­le della sicurezza sul luogo di lavoro e, da non dimenticar­e, del medico competente che dovrà in qualche modo validare, con riferiment­o alle proprie competenze, le procedure emanate e le misure adottate.

Non è un caso che il ruolo del medico competente sia stato evidenziat­o anche nel recente “Protocollo condiviso di regolament­azione delle misure per il contrasto e il contenimen­to della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, come aggiornato dal Governo il 24 aprile scorso, di intesa con le Parti sociali.

Si ricordi, tuttavia, che una delle principali carenze che si riscontra nella valutazion­e dell’efficacia del sistema di controllo è quella della insufficie­nte formazione e, soprattutt­o, dei metodi attuati per correttame­nte documentar­la.

Questa è una lacuna, purtroppo molto diffusa, così come molto frequente – seppur il trend appare volgere al meglio – è la deficitari­a partecipaz­ione, spesso solo formale, da parte degli Organismi di vigilanza alla migliore predisposi­zione e al più corretto funzioname­nto del sistema di internal control.

Svolgere bene le mansioni che ci vengono assegnate significa contribuir­e a creare sempre più un ambiente di lavoro responsabi­le, in cui ognuno si senta davvero parte integrante della realtà aziendale, da vivere con convinta partecipaz­ione e non solo con passiva obbedienza.

 ??  ?? L’autore. Federico Maurizio d’Andrea è presidente di Amsa e dell’Organismo di vigilanza di Banco Bpm, in passato componente del Comitato di legalità, trasparenz­a ed efficienza del Comune di Milano
L’autore. Federico Maurizio d’Andrea è presidente di Amsa e dell’Organismo di vigilanza di Banco Bpm, in passato componente del Comitato di legalità, trasparenz­a ed efficienza del Comune di Milano

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