Il Sole 24 Ore

Un anno in più per la notifica degli atti in scadenza a fine 2020

Nella bozza del Dl rilancio il rinvio al 16 settembre dei tributi sospesi per Covid Per le procedure di adesione la sospension­e si cumula con i termini ordinari

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Rinvio al 16 settembre per i tributi sospesi nei mesi scorsi e per i versamenti da accertamen­to; un anno in più, invece, per la notifica degli atti impositivi. I termini del procedimen­to di adesione si cumulano con quelli della sospension­e.Queste alcune novità della bozza del decreto rilancio.

Versamento imposte

Rinviati al 16 settembre i pagamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’addizional­e regionale e comunale, all’Iva e ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, sospesi nei mesi scorsi. Potranno essere pagati in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

Atti impositivi

Prorogati al 16 settembre i versamenti che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a: atti di accertamen­to con adesione; accordo conciliati­vo; accordo di mediazione; atti di liquidazio­ne a seguitodi attribuzio­ne della rendita e per l’ imposta di registro; atti di liquidazio­ne per omessa registrazi­one di locazioni e contratti diversi; atti di recupero dei creditidi imposta indebitame­nte utilizzati; avvisi di liquidazio­ne per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, succession­i, donazioni, e imposta sostitutiv­a sui finanziame­nti.

Sono prorogati alla stessa data (ancorché il rimando alla norma non sia molto chiaro) anche i pagamenti in acquiescen­za degli avvisi di accertamen­to, ma solo se la scadenza del termine (di pagamento) è compresa nel periodo 9 marzo -31 maggio 2020. La prorogasi applica anche alle eventuali rate delle somme pretese in tali atti, oltre che per i versamenti perle definizion­i agevolate(Dl 119/2018). I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o fino a quattro rate mensili di pari importo entro il 16 del mese.

Termini di impugnazio­ne

Prorogata al 16 settembre 2020 la notifica del ricorso di primo grado alle Commission­i tributarie per gli atti i cui termini di versamento sono slittati con scadenza del pagamento tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Benefician­o del rin violeimpug­nazioni degli atti e degli avvisi di liquidazio­ne indicati in precedenza oltre agli accertamen­ti definibili in acquiescen­za, cioè gli atti per i quali il contribuen­te non ha presentato istanza di adesione, i cui relativi 60 giorni, ordinariam­ente previsti per l’ impugnazio­ne, scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio. Si tratta verosimilm­ente degli atti notificati tra l’8 gennaio e il 1° aprile, anche se dagli inizi di marzo l’ Agenzia non dovrebbe aver notificato nulla. Si pensi ad un accertamen­to notificato il 16 gennaio 2020 con scadenza dei 60 giorni per impugnazio­ne o acquiescen­za il 16 marzo 2020. Secondo le nuove previsioni il pagamento o la presentazi­one del ricorso potrà avvenireen­tro il 16 settembre 2020. Per queste ipotesi (accertamen­ti i cui 60 giorni scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, senza presentazi­one di istanza di adesione ), dovrebbe quindi essere derogatala( più breve) sospension­e di 64 giorni prevista dal decreto cura Italia.

Adesioni

La medesima norma fa slittare al 16 settembre il ricorso avverso gli« atti di accertamen­tocon adesione », il cui termine di versamento scade tra il 9 marzo e il 31 maggio. È evidente che il rinvio dell’ impugnazio­neriguarde­rà solo il( raro) caso in cui il contribuen­te pur avendo sottoscrit­to l’ adesione, decida di ricorrere.

Viene invece finalmente prevista che la sospension­e dei termini (articolo 83, comma 2, Dl 18/2020 e s.m.) si cumula con l’altra sospension­e (di 90 giorni) prevista ordinariam­ente dalla procedura di accertamen­to con adesione.

Questa norma va accolta con estremo favore perché, in difetto, come ripetutame­nte evidenziat­o su queste pagine, avrebbe costretto il contribuen­te a impugnare prudenzial­mente l’accertamen­to senza considerar­e il cumulo dei due termini.

Termini di decadenza

Viene consentito all’ amministra­zione di notificar egli atti impositivi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 entro il 2021( usufruendo di un anno in più). Unica particolar­ità singolare: glii atti dovranno essere« emessi» comunqueen­tro il 31 dicembre 2020. La prova della tempestiva emissione dei provvedime­nti dovrà risultare dai sistemi informativ­i dell’agenzia delle Entrate.

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