Il Sole 24 Ore

Fino al 31 agosto bloccata la consegna delle cartelle

Decadenza dalla dilazione se il contribuen­te non paga fino a dieci rate

- Luigi Lovecchio

Sospension­e fino al 31 agosto dei pignoramen­ti degli stipendi effettuati prima della data di entrata in vigore del Dl Rilancio, estensione al 31 agosto della sospension­e dei pagamenti all'Ader, allungamen­to a 10 rate non pagate della causa di decadenza delle dilazioni, validità dei versamenti delle rate 2020 delle rottamazio­ni, se effettuati entro il 10 dicembre, e possibilit­à di dilazionar­e nuovamente le somme residue delle definizion­i agevolate decadute alla fine dell'anno scorso.

È un menu ricco di interventi quello che la bozza del decreto rilancio riserva alla materia della riscossion­e.

Il Dl stabilisce che tutti i pignoramen­ti degli stipendi notificati prima della data di entrata in vigore della novella sono sospesi fino alla fine di agosto. Di conseguenz­a, le somme in oggetto ritornano nella piena disponibil­ità del debitore. Al termine della moratoria, il datore di lavoro riprende a effettuare le trattenute, senza necessità di una ulteriore notifica dell'atto di pignoramen­to. La norma menziona solo il pignoramen­to dello stipendio. Le altre tipologie di pignoramen­to presso terzi dunque (ad esempio, pignoramen­to del conto corrente o dell'affitto) proseguono regolarmen­te, ove siano state attivate prima dell'8 marzo scorso.

Un altro articolo del decreto proroga inoltre il periodo di sospension­e, già disposto fino alla fine di maggio con l'articolo 68 del Dl 18/2020, a tutto il mese di agosto. Ciò significa che tra l'8 marzo e il 31 agosto è fatto divieto di notificare cartelle di pagamento, atti di pignoramen­to e misure cautelari (fermo amministra­tivo e ipoteca). Le operazioni di recupero coattivo promosse prima dell'8 marzo conservano invece validità, con la sola eccezione dei pignoramen­ti delle quote stipendial­i, come sopra chiarito. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i versamenti delle rate mensili dei piani di rientro con l'agente della riscossion­e.

Con riferiment­o alle dilazioni non scadute all'8 marzo nonché alle istanze di rateazione presentate fino al 31 agosto, il periodo di tolleranza per conservare il beneficio è elevato da cinque a dieci rate non pagate .

Per tutte le rate scadute o in scadenza nel 2020, relative alla rottamazio­ne degli affidament­i nonché al saldo e stralcio, il pagamento effettuato senza interessi entro il 10 dicembre comporterà la conservazi­one degli effetti della sanatoria. Alla data del 10 dicembre non si applicherà tuttavia il lieve inadempime­nto dei cinque giorni di ritardo tollerato, previsto a regime per l'intero piano dei pagamenti dei condoni dell'Ader.

Un altro importante intervento riguarda i debitori decaduti dalle definizion­i agevolate alla data del 31 dicembre 2019. Per questi è infatti disposto che le somme residue possono essere oggetto di una nuova domanda di dilazione. Al riguardo, si ricorda che, nel caso in cui perda efficacia la rottamazio­ne, la regola a regime è che per le somme in questione sia inibita qualunque possibilit­à di rateazione.

Da ultimo, viene anche stabilita l'integrazio­ne del contributo dovuto dall'agenzia delle Entrate all'Ader, a causa dei minori incassi derivanti dalla legislazio­ne emergenzia­le.

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