Il Sole 24 Ore

Sui corrispett­ivi telematici moratoria sanzioni per il 2020

La misura per gli obbligati dallo scorso gennaio Slitta la precompila­ta Iva

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Prorogata sino al 1° gennaio 2021 la moratoria sanzionato­ria per i corrispett­ivi telematici e il termine di adeguament­o degli RT per la trasmissio­ne dei dati delle spese sanitarie esclusivam­ente al Sistema TS, con analogo slittament­o dell’avvio della lotteria degli scontrini (si veda l’articolo nella pagina); rinviato, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, il servizio di elaborazio­ne, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompila­te dei documenti Iva; procedura automatizz­ata di liquidazio­ne dell’imposta di bollo rimandata a partire dalle e-fatture inviate attraverso SdI dal 1° gennaio 2021. Questo il quadro delle proroghe degli adempiment­i in materia di certificaz­ione delle operazioni fiscalment­e rilevanti che emerge dalle prime bozze del decreto-legge rilancio.

Il fattore che accomuna tutte queste misure è rintraccia­bile nell’emergenza epidemiolo­gica Covid19 la quale, nel portare alla chiusura di gran parte degli esercizi commercial­i e al contenimen­to degli spostament­i non essenziali, ha conseguent­emente limitato la distribuzi­one e l’attivazion­e di registrato­ri telematici oltre a un ritardo nell’adozione del nuovo tracciato della e-fattura, utilizzabi­le in via facoltativ­a dal 1° ottobre 2020 e in via obbligator­ia da gennaio 2021.

La moratoria

Per i primi sei mesi dalla data di avvio dell’obbligo di corrispett­ivi telematici, l’articolo 2, comma 6-ter del decreto legislativ­o 127 del 2015 riconosce la disapplica­zione delle sanzioni per gli operatori che non sono stati in grado di dotarsi per tempo di un registrato­re telematico: durante il periodo di moratoria, possono infatti continuare a documentar­e le vendite rilasciand­o scontrini e ricevute fiscali, e liquidando l’imposta correttame­nte, dovendo comunque inviare i relativi dati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazi­one delle operazioni utilizzand­o le procedure web messe a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate. La proposta di modifica riguarda esclusivam­ente gli operatori per i quali l’obbligo è entrato a regime dal 1° gennaio 2020: la moratoria sanzionato­ria, per questi soggetti, da semestrale, con scadenza prevista al 30 giugno, viene quindi resa annuale. Nessuna riapertura invece per i contribuen­ti che, avendo dichiarato nel 2018 un volume d’affari di 400.000 euro, avrebbero dovuto memorizzar­e e trasmetter­e i dati a partire dal 1° luglio 2019 salvo la possibilit­à di regolarizz­are, senza sanzioni, avvalendos­i per l’invio del maggior termine coincident­e con la presentazi­one della dichiarazi­one Iva per il 2019, come riconosciu­to dalla risoluzion­e 6/E del 10 febbraio 2020, inizialmen­te stabilito al 30 aprile 2020 ma differito al 30 giugno 2020 in costanza dell'emergenza epidemiolo­gica.

Sistema Ts

Slitta al 1° gennaio 2021, rispetto all’originario 1° luglio 2020, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS memorizzan­o e trasmetton­o in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati relativi a tutti i corrispett­ivi giornalier­i ai fini Iva esclusivam­ente mediante l’invio dei corrispett­ivi giornalier­i al sistema tessera sanitaria.

Documenti precompila­ti

Il rinvio della trasmissio­ne dei dati dei corrispett­ivi e dell’utilizzo obbligator­io del nuovo tracciato dell’efattura hanno determinat­o, considerat­a la ritardata disponibil­ità delle relative informazio­ni, anche il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021 del servizio di elaborazio­ne, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazio­ni periodiche e della dichiarazi­one precompila­ta Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.

Bollo su e-fatture

Slitta al 1° gennaio 2021, rispetto alla decorrenza originaria stabilita al 1° gennaio 2020, l’integrazio­ne a cura dell'Agenzia delle entrate, tramite procedura automatizz­ata, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettronic­he inviate tramite il Sistema di Interscamb­io, laddove non ne sia stata annotato l’assolvimen­to.

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