Il Sole 24 Ore

Il rinvio conferma le scadenze delle dichiarazi­oni di fine giugno

Resta fermo per ora il saldo delle imposte 2019 e il primo acconto 2020 Più tempo per chiudere le comunicazi­oni delle irregolari­tà

- Giuseppe Morina Tonino Morina

Tra vecchie proroghe, ulteriorme­nte spostate in avanti, e nuove proroghe, il calendario fiscale dei pagamenti dei prossimi mesi diventa sempre più fitto e confusiona­rio. Tra le nuove proroghe sono stati ripescati i pagamenti delle comunicazi­oni di irregolari­tà, cosiddetti avvisi bonari, che erano stati ignorati dai precedenti provvedime­nti. Vecchie e nuove proroghe, che sono contenute nel decreto rilancio che, però, non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli redditi 2020, per l’anno 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostament­o al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più.

Ripescati gli avvisi bonari

Una delle nuove proroghe riguarda i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedent­e l’entrata in vigore del decreto rilancio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazi­oni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36- bis e 36- ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazi­oni degli esiti della liquidazio­ne per i redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospension­e degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Vecchie proroghe, nuovi termini

I nuovi differimen­ti previsti dal decreto spostano diversi versamenti, che erano in scadenza nei mesi di maggio e giugno, prevedendo, di norma, la ripresa dei pagamenti entro il 16 settembre 2020. Ad esempio, per i contribuen­ti esercenti impresa, arte o profession­e, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenzi­ali e previdenzi­ali e i premi di assicurazi­one obbligator­ia sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospension­e è prevista per i contribuen­ti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

La sospension­e vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispett­ivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Le stesse date per la ripresa dei pagamenti, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, valgono per i contribuen­ti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i cui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggetta­ti alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

Il beneficio spetta a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. È stata anche spostata in avanti la sospension­e dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossion­e, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamen­ti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamen­to emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamen­to esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

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