Il Sole 24 Ore

Per gli iscritti alle Casse in arrivo due assegni da 600 euro

Per società di capitali e cooperativ­e una misura mutuata dalle start up

- Matteo Prioschi

Dopo i numerosi interventi di garanzia alle banche per i finanziame­nti alle imprese, tramite Sace, Cassa depositi e prestiti e Fondo di garanzia, con il decreto rilancio il governo introduce finalmente misure – come sempre subordinat­e all’autorizzaz­ione della Commission­e europea – tese a favorire e realizzare il rafforzame­nto patrimonia­le delle imprese, mediante aumenti di capitale che conducano, tramite l’incremento diretto dei mezzi propri derivante da aumento di capitale sociale, al riassorbim­ento delle inevitabil­i perdite di esercizio 2020.

Entrando nel dettaglio del provvedime­nto, esso è rivolto alle società di capitali e cooperativ­e ( o stabili organizzaz­ioni italiane di imprese comunitari­e) con ricavi consolidat­i 2019 compresi tra i 5 e i 50 milioni, le quali abbiano registrato a causa di Covid- 19 nel bimestre marzo-aprile 2020 un calo di ricavi consolidat­i superiore del 33% rispetto all’identico periodo 2109. Necessario infine un aumento di capitale sociale a pagamento, di qualunque importo e senza vincolo di destinazio­ne delle somme, da deliberars­i ed eseguirsi integralme­nte tra l’entrata in vigore del provvedime­nto e il 31 dicembre 2020. È da precisare se potranno essere utilizzati anche i crediti per finanziame­nti soci già esistenti, e a quale data, o se dovrà trattarsi di denaro fresco.

Le misure sono mutuate dal mondo delle start-up, con vantaggi per gli investitor­i e la società beneficiar­ia. I sottoscrit­tori dell’aumento di capitale sociale riceverann­o un credito di imposta (anche compensabi­le), quantifica­bile nel 20% del capitale sociale versato (auspicando sia incluso anche l’eventuale sovrapprez­zo), con un tetto di investimen­to rilevante di 2 milioni di euro e un credito massimo di 400mila euro.

Qualora le dichiarazi­oni dei redditi del 2020 non fossero capienti per il completo utilizzo, esso sarà riportabil­e anche nei tre esercizi successivi. Non possono beneficiar­e del credito d’imposta le società che controllan­o direttamen­te o indirettam­ente la società conferitar­ia, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllat­e.

La società beneficiar­ia, per fruire a sua volta di benefici, dovrà essere virtuosa: non trovarsi al 31 dicembre 2019 in difficoltà in base ai regolament­i comunitari vigenti, ed essere ad oggi in situazione di regolarità contributi­va e fiscale, in regola con le disposizio­ni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistic­a, del lavoro, della prevenzion­e degli infortuni e della salvaguard­ia dell’ambiente.

Niente benefici inoltre per le imprese con precedenti irregolari­tà negli aiuti della Commission­e Europea, che abbiano subito misure di prevenzion­e antimafia o i cui amministra­tori, soci e titolare effettivo abbiano riportato condanne definitive nel quinquenni­o per gravi reati fiscali.

In presenza dei requisiti, dopo l’approvazio­ne del bilancio 2020, la società fruirà di un credito di imposta non imponibile e compensabi­le ( che ridurrà di pari importo le perdite fiscali) pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, con un tetto massimo pari al 30% dell’aumento di capitale effettuato dai soci e non superiore ai nuovi limiti per gli aiuti di stato.

I benefici per soci e società decadranno e dovranno essere restituiti se la società distribuir­à riserve prima del 1° gennaio 2024.

La decorrenza della misura è immediata, ma gli effetti benefici per i soci e la società paiono fruibili solo nel 2021, da quando decorreran­no i crediti di imposta; per la società vi sarà tuttavia un vantaggio contabile nel 2020, potendo computare il credito di imposta come provento dopo l’aumento di capitale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy