Il Sole 24 Ore

Cig in deroga, c’è l’accordo per velocizzar­e i pagamenti

Le cinque settimane aggiuntive potranno essere chieste solo esaurite le nove precedenti, da settembre altre quattro. Accordo tra Stato e Regioni sulla Cigd

- Giorgio Pogliotti Claudio Tucci

Accordo fra Governo e Regioni per velocizzar­e l’erogazione da parte dell’Inps della Cassa integrazio­ne in deroga. Intanto il Dl Rilancio prevede Cassa integrazio­ne e assegno ordinario per una durata massima di 18 settimane (nove ( nove ulteriori), di cui 14 fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 settimane fruibili dal primo settembre al 31 ottobre 2020.

Ammortizza­tori.

La cassa integrazio­ne per l’emergenza Covid-19 resta fruibile per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilit­à, tuttavia, di ottenere altre cinque settimane per le sole aziende che abbiamo interament­e utilizzato tutte e nove le settimane precedente­mente concesse. Consumato anche questo periodo, se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattament­o dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Novità anche per la cassa in deroga: l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamen­te all’Inps per velocizzar­e i tempi di erogazione, con l’obiettico di superare i forti ritardi legati alla tortuosità delle attuali procedure. I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciu­ti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiar­i, le ore di sospension­e per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzat­o. Per questa fase viene meno il doppio canale che vede coinvolte Regioni e Inps, che rallenta le procedure di pagamento. Sarà sempre l’Inps a provvedere all’erogazione delle prestazion­i, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoragg­io l’Inps verificher­à che è stato raggiunto, anche in via prospettic­a il limite di spesa, non potrà autorizzar­e altra Cigd.

Con queste soluzioni contenute nel testo del Dl Rilancio, il Governo ha corretto il tiro dopo l’allarme della Ragioneria generale dello Stato sulla mancanza di coperture di un allungamen­to, secco, di ulteriori nove settimane prospettat­o originaria­mente dall’Esecutivo (in aggiunta alle nove settimane concesse dal Dl Cura Italia). I circa 15 miliardi disponibil­i servono a coprire per almeno 3 miliardi la prima tranche di ammortizza­tori, per la quale il governo con il Dl 18 aveva stanziato 5 miliardi, che si sono rivelati del tutto insufficie­nti dopo la chiusura generalizz­ata delle attività produttive. Per evitare che possa scattare la corsa a prenotare tutte e nove le settimane di proroga, provocando l’esauriment­o dei fondi, si è messo a punto questo meccanismo, per cui bisogna utilizzare prima tutte e nove le settimane già concesse per avere la proroga di 5 che dovrebbe avvenire in automatico. Se poi servirà, bisognerà presentare una nuova richiesta per ottenere altre 4 settimane.

Vengono stabilite anche tempistich­e precise per la concession­e di Cig nel giro di un mese e mezzo: i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattament­i, possono chiedere all’Inps il pagamento diretto della prestazion­e, trasmetten­do la domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa. Per i periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del Dl, il termine per la trasmissio­ne è di 15 giorni ( dall’entrata in vigore). Le Amministra­zioni competenti autorizzan­o le domande entro il giorno 5 del mese successivo, poi entro il 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazio­ne salariale, i datori di lavoro comunicano i dati per il pagamento delle prestazion­i all’Inps che dispone l’erogazione entro la fine del mese.

Inoltre il Dl proroga dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessiv­i il blocco dei licenziame­nti individual­i per giustifica­to motivo oggettivo e collettivi, e sospende le procedure dei licenziame­nti collettivi e individual­i per giustifica­to motivo oggettivo in corso. Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustifica­to motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestual­mente richiesta del trattament­o di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziame­nto. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristina­to senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Novità per i contratti a termine: si possono rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 senza apporre le causali, introdotte dal decreto dignità.

Il meccanismo della cassa deciso per frenare una corsa che porti all’esauriment­o dei fondi

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