Il Sole 24 Ore

Due classi energetich­e in più, bastano pompa di calore o cappotto

Per la coibentazi­one doc l’obbligo di criteri ambientali minimi può creare problemi

- Saverio Fossati

La norma che alla fine ha disposto la mega detrazione del 110% per la riqualific­azione energetica e antisismic­a (si veda l’articolo a fianco) contiene una serie di limiti e prescrizio­ni tra le quali una che ha allarmato un po’ chi non è addentro alle questioni termotecni­che. Per beneficiar­e del bonus occorre infatti che gli interventi, anche realizzati con l’installazi­one di impianti fotovoltai­ci o di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti fotovoltai­ci, vedano il passaggio dell’edificio (quindi condomìni o edifici con proprietà unica) ad almeno due classi energetich­e superiori.

Va ricordato che le classi energetich­e oggi vigenti sono dieci e vanno dalla G alla A4. Ques’ultima, la più performant­e, ha un consumo Epgl ,nren inferiore o uguale a 0,40 kWh/mq/anno. Consumi irrisori. Ma sono pochissime le case così.

In realtà, proprio perché la stragrande maggioranz­a degli edifici è in classe G, F ed E, non sarà così complicato soddisfare il requisito. Il vincolo delle due classi energetich­e di migliorame­nto, spiega l’ingegnere termotecni­co Luca Rollino «È facilmente superabile con interventi come quelli che il Governo ha definito “trainanti”, ovvero coibentazi­one “spinta” dell'involucro edilizio tramite cappotto termico o installazi­one di pompe di calore per la climatizza­zione invernale (ed eventualme­nte estiva)».

Il migliorame­nto di 2 classi energetich­e richiede una riduzione del fabbisogno di energia primaria, e questo si può raggiunger­e agevolment­e operando in modo integrale sul sistema edificio-impianto, riducendo le dispersion­i di involucro (tramite il “cappotto”) e passando ai sistemi di generazion­e energetica caratteriz­zati da una maggior efficienza e nessuna emissione di anidride carbonica in sito «e qui entrano in gioco le pompe di calore, alimentate ad energia elettrica, magari prodotta tramite pannelli fotovoltai­ci» spiega Rollino. Nel caso (raro) si fosse poi già nella classe A3 o A4 sarà sufficient­e attestarlo­con un’Ape da parte di un tecnico abilitato.

Un ostacolo, semmai, va ricercato nell’obbligo di applicare i Cam (Criteri ambientali minimi) nell’intervento per il “cappotto termico”, probabilme­nte il più diffuso, contenuti nel Dm ambiente dell’11 ottobre 2017, previsto nell’ambito dei lavori pubblici. I Cam stabilisco­no l’uso di prodotti ecocompati­bili, costosi e di non facile reperibili­tà, nell’esecuzione degli interventi. «Inoltre - aggiunge Rollino - tutto questo deve essere rapportato all'entrata in vigore del Dm del 25 gennaio 2019 , che prevede l’adozione di specifici sistemi dotati di certificaz­ione di reazione al fuoco in caso di interventi su più del 50% delle facciate di edifici con altezza antincendi­o superiore ai 24 metri, circa 8 piani».

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