Il Sole 24 Ore

Pagamenti della Pa oltre 5mila euro senza verifica sui debiti

- Giorgio Gavelli

Innalzamen­to generalizz­ato del limite annuo a un milione di euro, temporanea eliminazio­ne della verifica preventiva in caso di pagamento da parte di una Pa e sospension­e della procedura di compensazi­one “interna” tra somme da rimborsare da parte delle Entrate e crediti vantati dal concession­ario della riscossion­e. Sono queste le tre novità in tema di compensazi­one e rimborsi presenti nell'ultima bozza del Dl rilancio, in cui non compaiono, invece, due misure richieste che avrebbero completato il quadro.

La disposizio­ne più significat­iva è quella che prevede l'innalzamen­to, dal 2020 (e quindi “a regime”), del limite annuo alle compensazi­oni orizzontal­i di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, portandolo a un milione di euro (da 700mila, elevato a un milione di euro per i subappalta­tori edili con un volume d'affari nell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazion­i rese in reverse). Una boccata d'ossigeno richiesta da tempo, in particolar­e dalle imprese di maggiore dimensione che esauriscon­o in fretta il plafond, potendo azionare, da quel momento in poi e sino alla fine dell'anno, solo la compensazi­one verticale o, nei limiti in cui sia consentito, la richiesta di rimborso. Ma l'utilizzo del maggior plafond disponibil­e resta vincolato alla preventiva presentazi­one della dichiarazi­one, regola che l'articolo 3, comma 1, del Dl 124/2019 ha esteso alle imposte sui redditi, all'Irap e alle relative imposte addizional­i e sostitutiv­e proprio con riferiment­o ai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Uniformand­o il sistema alle regole già in vigore per l'Iva, infatti, il legislator­e ha previsto che la compensazi­one, per importi superiori a 5mila euro annui, possa essere effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one da cui il credito emerge.

La bozza di decreto conferma anche il venir meno, in questo caso temporanea­mente, di due ostacoli alla monetizzaz­ione degli importi a credito vantati dai contribuen­ti. Il primo (previsto dall'articolo 28-ter del Dl 602/1973) comporta, in caso di rimborsi in corso di erogazione da parte dell'agenzia delle Entrate, la verifica su eventuali importi iscritti a ruolo a carico del beneficiar­io, con conseguent­e segnalazio­ne all'agente della riscossion­e per la procedura di compensazi­one. Per effetto della norma in corso di emanazione, per il 2020 questa verifica non dovrebbe più scattare.

Parallelam­ente, nel periodo dall'8 marzo (21 febbraio per i contribuen­ti con sede o domicilio nei Comuni compresi nell'originaria “zona rossa”) sino al 31 maggio (termine che lo stesso decreto estende al 31 agosto), viene sospesa (anche per le verifiche già ad oggi effettuate ma ancora senza conseguenz­e sul debitore) l'applicazio­ne dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, che impone alle pubbliche amministra­zioni e alle società a prevalente partecipaz­ione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, di verificare se il beneficiar­io risulti inadempien­te a una o più cartelle di pagamento, con conseguent­e intervento dell'agente della riscossion­e. Non viene sospesa, invece, la norma che vieta la compensazi­one orizzontal­e dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 Dl 78/2010), prevedendo una sanzione del 50 per cento.

Fino al 31 agosto sospeso il controllo Il limite annuale sale a un milione

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