Il Sole 24 Ore

Bilanci già approvati, possibile il restyling su singole poste

Documento da redigere ex novo solo se le modifiche ne cambiano la sostanza

- Niccolò Abriani Nicola Cavalluzzo

La necessità di apportare modifiche o rettifiche a un bilancio già approvato può sorgere: (i) in caso di «eventi successivi» (Oic 29 e Ias 10); (ii) in caso di errori materiali (ad esempio, refusi ed errori di calcolo) e/o sostanzial­i (ad esempio, valutazion­i non conformi ai principi di riferiment­o o errate appostazio­ni); (iii) in caso di successiva dichiarazi­one d’invalidità della deliberazi­one di approvazio­ne del bilancio ( articoli 2377, comma 7, e 2434-bis, comma 3, del Codice civile).

Si tratta di una casistica variegata che non trova ostacoli nel principio dell’unitarietà del bilancio, soprattutt­o in presenza di modificazi­oni selettive riferite solo ad alcune delle poste di cui il bilancio è composto.

A tal proposito occorre infatti ricordare che, per espressa previsione normativa, il bilancio deve tenere conto «dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio» (articolo 2423-bis, comma 1, n. 4, del Codice civile). Tale norma, espression­e sia del principio di prudenza, sia del principio di competenza, va considerat­a unitamente a quanto disposto dallo stesso articolo 2343-bis, comma 1, n. 3, ove è previsto che i proventi e gli oneri debbano essere riflessi in bilancio secondo un principio di competenza, indipenden­temente dalla data dell’incasso o del pagamento.

In virtù del quadro normativo delineato, in presenza di fatti, conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio e che, tuttavia, sono di competenza dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, sorge uno specifico obbligo di apportare modifiche al progetto di bilancio già predispost­o o al bilancio sottoposto all’assemblea dei soci che riflettano i fatti sopravvenu­ti (Oic 29, par. 60).

Con riferiment­o alle modalità con le quali gli eventi successivi devono essere riflessi nel bilancio d’esercizio cui sono riferibili, pare ragionevol­e ritenere che l’organo di amministra­zione non sia tenuto alla redazione di un bilancio ex novo. Le modifiche al bilancio o al progetto di bilancio, rese necessarie dall’evento successivo, potranno essere compiute solo sulle poste interessat­e da tale evento affinché tali voci possano soddisfare i principi di veridicità e correttezz­a di cui all’articolo 2423, comma 2 del Codice civile, con mera conferma delle residue.

Non parrebbero per contro necessarie variazioni alle voci sulle quali gli eventi successivi non hanno alcun effetto, in quanto queste ultime già corrispond­ono al vero e sono state valutate secondo criteri corretti e pertanto sono già conformi ai più generali principi di redazione del bilancio previsti all’articolo 2423 del Codice civile. È peraltro evidente che, ai fini di una corretta lettura da parte dei destinatar­i del bilancio stesso, nelle note di corredo al bilancio andrà data adeguata illustrazi­one dell’ampiezza e del contenuto delle modifiche apportate su dette poste di bilancio.

L’interpreta­zione sopra proposta sembra del resto in linea con le posizioni espresse in ordine al principio di competenza dalla più accreditat­a dottrina, che ha puntualmen­te rilevato come, qualora si abbia notizia ex post che un bene sociale sia andato distrutto prima della chiusura dell’esercizio, tale bene non potrà essere iscritto a bilancio.

Alla luce delle consideraz­ioni che precedono, il principio di unitarietà del bilancio non risulta dunque essere d’ostacolo all’introduzio­ne di modifiche puntuali del bilancio o del progetto di bilancio da parte dell’organo amministra­tivo, le quali potranno appuntarsi solo sui profili modificati, salvo che incidano in misura così pregnante sui prospetti da renderlo un bilancio sostanzial­mente diverso.

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